Vacanze cancellate e voucher inutilizzati? Nei giorni scorsi sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto che porta la firma del Ministero del Turismo, per poter avanzare la richiesta di rimborso per i voucher scaduti. Facciamo un po’ di chiarezza quindi, per meglio conoscere le procedure e i documenti necessari all’inoltro dell’istanza.
Voucher ormai inutilizzabili per vacanze cancellate
Lo scorso 15 novembre ’21 è stato pubblicato il decreto del Ministero del Turismo, al fine di conoscere nel dettaglio le giuste procedure da seguire per l’ottenimento del rimborso fiscale dei voucher scaduti. Tale procedura si potrà avviare nel caso che viaggi o vacanze siano stati cancellati a causa dell’emergenza Covid-19. Criteri e modalità sono indicati nel dettaglio, nel documento ministeriale che per l’erogazione di spettanti rimborsi, indica anche il termine massimo per l’inoltro delle istanze.
Scadenza delle istanze e limiti di erogazione
Ci sarà tempo per presentare la domanda di rimborso per i voucher inutilizzati, fino al prossimo 31 dicembre ’21. È bene tenere presente che il rimborso fiscale sarà erogato in riferimento alla disponibilità delle risorse messe a disposizione. Il fondo economico disponibile è pari a 1 milione di euro.
Il decreto con firma del Ministero del Turismo ha previsto l’erogazione dei rimborsi dovuti, entro 120 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle istanze. Nel caso poi che gli indennizzi richiesti non potessero essere evasi per mancanza di fondi, questi saranno riconosciuti rimborsi in forma ridotta. Facciamo ora un po’ di chiarezza per meglio comprendere quali siano le documentazioni necessarie da allegare alla domanda, e le modalità d’inoltro.
Modalità di rimborso per il buono vacanze: a chi spetta
Abbiamo visto quindi che per vacanze o viaggi cancellati a causa dell’emergenza sanitaria, le modalità di rimborso sono enunciate nel recente decreto del Ministero del Turismo n. 160 del 10 settembre 2021. Il documento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 novembre scorso.
L’indennizzo potrà essere richiesto dai titolari di voucher emessi secondo l’art 88 bis del decreto Cura Italia. Il rimborso spetta in caso viaggi o vacanze a causa dell’allarme pandemico, non abbiano dato modo di utilizzare i voucher, entro la loro scadenza. Il rimborso può essere avanzato anche nel caso in cui i voucher non siano stati rimborsati a causa dell’insolvenza dell’operatore, o del fallimento dell’attività interessata.
Per le modalità di presentazione della domanda bisognerà attendere le indicazioni ministeriali. Queste saranno pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del turismo, entro 30 giorni dalla data dell’entrata in vigore del decreto. Pertanto bisognerà attendere 30 giorni a decorrere dalla data del prossimo 30 novembre 2021.
Documenti necessari
Per il rimborso del voucher vacanze, il decreto del Ministero del Turismo rende noto che i consumatori dovranno indicare nella richiesta di rimborso, l’atto con cui è dichiarato il fallimento o lo stato dell’insolvenza. Inoltre i richiedenti dovranno autocertificare: la loro residente, data e il luogo di nascita, la propria cittadinanza, il proprio codice fiscale o Partita IVA. La dichiarazione di mancanza di stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato, con il mancato utilizzo o il mancato rimborso del voucher.
Dovranno essere allegati all’istanza:
- La loro richiesta di rimborso avanzata agli operatori turistici, decorsi 18 mesi dall’emissione oppure decorsi 12 mesi dall’emissione per i voucher riguardanti il trasporto aereo, ferroviario, marittimo,
- Tutti quei voucher scaduti emessi in loro favore dagli operatori turistici o dagli operanti dei pubblici trasporti, come riportato nell’art. 88-bis del decreto-legge n. 18 del 2020.