Testamento: quando non serve affidarsi a un notaio

Testamento senza l’ausilio del notaio. Cerchiamo di fare chiarezza in merito a questo importante documento, che riguarda le ultime volontà.
testamento
testamento

Testamento inteso come atto mediante cui un individuo intende manifestare e disporre dei suoi averi e volontà, quando avrà cessato di vivere. Il documento nasce dall’idea di conferire importanza alle proprie volontà, dopo la morte. Si vengono così a definire gli ordini di successione e i lasciti di beni propri, o di diritti.

Il più delle volte quanto contenuto in un testamento personale produce effetti giuridici. Non si scarta tuttavia la possibilità che un atto testamentario possa includere al suo interno anche delle dichiarazioni di tipo, politico o morale.

 Tipologie di testamento

Ritroviamo diverse tipologie di testamento:

  • Il testamento olografo: come suggerisce la sua stessa dicitura, tale documento presuppone che sia stato redatto dalla mano stessa del testatore. Ciò può avvenire su qualsiasi supporto, e con qualsiasi mezzo. L’importante è che in ogni modo si possa tenere traccia della scrittura. La mancanza di tale requisito comporta il conseguente annullo del testamento stesso. Inoltre la scrittura deve avere il carattere della abitualità, e pertanto essere facilmente riconducibile alla grafia ad esempio del testatore, o avente caratteri che ne individuino l’inconfondibile personalità.
  • Il testamento digitale: è un testamento che determina la presenza di una persona nel mondo virtuale. In tali archivi vengono inclusi tutti gli account che una persona può avere online. Pertanto sono compresi i social, i canali YouTube, o anche le piattaforme dei giochi on line. molti siti al momento non dispongono di adeguate procedure atte all’eliminazione dai loro server dell’account di una persona deceduta. Quando esse sono presenti differiscono sempre da piattaforma, a piattaforma. Il testamento digitale può essere utilizzato per determinare la casualità della presenza online del defunto, senza per questo dover arrivare ad un vero e proprio accordo con ciascun sito.

Testamento senza la presenza di un notaio

Con la tipologia di testamento olografo, come determinato dall’art.602 del c.c., entra in causa un testamento redatto completamente a mano. La scrittura dovrà essere quella abituale del defunto e il documento dovrà recare la data certa della trascrizione, ed essere sottoscritto in tutte le sue parti.

Nessuna normativa in merito a tale tipologia testamentaria, la presenza del notaio, neanche come depositario delle ultime volontà del testatore. Si pone però la l problematica legata all’integra conservazione del documento, fino al momento in cui si aprirà la successione testamentaria.

Come evitare le insidie della conservazione testamentaria

L’autoconservazione non sempre si rivela essere la scelta migliore. Vi sono casi in cui ad essere a con conoscenza del luogo del deposito del testamento, sia stato solo il defunto. Altri casi hanno portato alla luce manomissioni da parte dei designati alla cura amorevole del documento. In alcuni casi la documentazione è andata distrutta accidentalmente, o smarrita. Sarebbe opportuno pertanto se non si volesse ricorrere comunque all’ausilio di un professionista in ambito legale, riporre il testamento in una cassaforte.

Data però l’importanza e la delicatezza di tale documento, la soluzione più plausibile resta sempre quella di affidare le ultime volontà al proprio legale o notaio di fiducia, che provvederà ad espletare tutti gli oneri previsti di legge. Sarà opportuno valutare i costi professionali, non andando così a rischiare un’ incauta conservazione del proprio testamento.

Articoli Correlati