Superbonus 110 % stavolta oggetto da parte di chiarimenti. A prendere voce è il MEF, chiamato in causa per fare chiarezza. Un’interrogazione parlamentare hanno espresso perplessità in merito alla possibilità che viene offerta agli italiani, di avere accesso all’agevolazione fiscale quando la concessione edilizia differisce dal progetto originario.
Cerchiamo di fare chiarezza, tenendo a mente le novità che sono introdotte con la CILA semplificata, per un facile accesso al superbonus 110 %. Ciò non andrebbe di fatto a determinare abusi edilizi facili o possibili condoni. Cerchiamo di capirne di più, in merito.
Come si pronuncia il MEF in merito al beneficio edilizio
Certo è che il cittadino italiano alle prese con tutte le novità che sono introdotte dal DL 77/2021, sicuramente sarà assalito da qualche perplessità. In ambito edilizio vediamo la semplificazione di diversi iter burocratici .Certamente questi non rendevano affatto semplice la vita di coloro che intendessero eseguire migliorie, sugli edifici abitativi.
Il decreto Semplificazioni di fatto ha introdotto la CILAS. Si tratta della vecchia CILA, ma semplificata e snellita. Tale documentazione è redatta appositamente per l’accesso al superbonus 110 %. Inoltre con la rettifica al comma 13- ter, si stabilisce quale siano gli interventi che si possono operare, in quanto ritenuti di manutenzione straordinaria. Per tali opere edilizie sarà sufficiente presentare la comunicazione dell’inizio dei lavori, a mezzo CILA. Così facendo non vi sarà bisogno alcuno di produrre l’attestazione dello stato legittimo.
Pertanto quando si presenta un edificio edificato con regolare concessione edilizia o titolo abitativo, gli eventuali abusi edilizi, con relativo stato legittimo non solo non andranno inclusi nella CILA, ma non andranno a determinare la ragione del diniego del superbonus 110%.
Si riporta così al termine dell’articolo 33 comma 1 lettera c) che “Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001”, cioè il Testo Unico dell’Edilizia. Pertanto si dovrà ritenere a riferimento:
“gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici.”
Niente condono edilizio con superbonus 110 % e Cila
Tenuto conto che o non vi è più la richiesta della dichiarazione dello stato legittimo dell’edificio, la nuova stesura del comma 13-ter definisce la decadenza del beneficio fiscale prevista dall’art. 49 del Testo Unico Edilizia, solamente in alcuni episodi.
Resta chiaro però che non è contemplata la presenza di eventuali abusi edilizi. È bene sottolineare che con la semplificazione dell’iter burocratico definito a mezzo del decreto 77/2021, non viene a determinarsi un nuovo condono edilizio. A fare chiarezza è lo stesso decreto Semplificazioni, che al comma 13-quater enuncia:
“Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.
Da tenere inoltre a mente che la Pubblica Amministrazione intende a proseguire nella sua opera di controlli. Pertanto è facile scovare i precedenti abusi edilizi, con conseguenti pesanti sanzioni, presentando domanda al superbonus 110 % .