Sovraindebitamento quale definizione, vede la sua introduzione nel sistema giuridico italiano attraverso la legge 3/2012, meglio nota come “legge antisuicidi”. Il testo tratta nel dettaglio in merito ad usura, estorsione e composizione delle crisi economiche che vadano a sfociare nel sovraindebitamento.
Colui che non riesce a fare fronte e ai propri debiti, prescindendone le motivazioni personali, avrà pertanto modo di avere accesso alle procedure di sovraindebitamento. Il testo legislativo indende fare chiarezza a tal riguardo. Vediamo nel dettaglio chi e come si può avere accesso alle procedure volte alla gestione dei propri debiti.
Cosa intendiamo per sovraindebitamento
La definizione di sovraindebitamento si mette in relazione con la propria impossibilità di onorare i debiti contratti. Vengono quindi coinvolte le piccole imprese, un normale consumatore o comunque quelle figure che non hanno la facoltà di dichiarare fallimento. Rientrano nei possibili sovraindebitati anche quei soggetti che pur non essendo ancora insolventi, è cosa certa che non riusciranno a pagare in tempio brevi i loro debiti. A breve si attende un cambio della guardia e la legge 3/2012 con l’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza, che vedrà l’applicazione della legge 155/2017. Comunque è bene sapere che all’atto pratico non vi saranno sostanziali cambiamenti
Chi può accedere alle procedure di sovraindebitamento
Ad avere accesso agli strumenti legislativi che consentono al debitore di poter far fronte alla propria situazione debitoria contestualmente mantenendo una condizione di vita dignitosa, potranno accedere diverse figure. Ad esempio anche i lavoratori dipendenti che vengono a seguito di un licenziamento pur essendo ottimi pagatori si trovano in difficoltà per provvedere alle rate del mutuo contratto.
La legge si pone l’obiettivo di porre il debitore nelle condizioni di fare fronte ai pagamenti che è in grado di onorare, andando a cancellare il restante debito che non potrà essere saldato. Con il termine di esdebitazione andremo pertanto a definire la cancellazione della quota di debito che non sarà mai onorato. La legge italiana in questo caso si schiererà a tutela dei cosiddetti soggetti non fallibili soggetti come ad esempio:
- Enti no profit come le associazioni e le onlus.
- Professionisti iscritti ad albi o ruoli.
- Le start up innovative.
- Le aziende agricole (a prescindere dalle loro dimensioni),
- Le piccole imprese non fallibili (ovvero le aziende che abbiano contratto debiti sotto la soglia mezzo milione di euro, vantando un patrimonio che non vada a superare i € 300mila). Inoltre il fatturato aziendale dovrà essere compreso nei € 200 mila all’anno.
- I consumatori (le persone fisiche che non hanno la partita Iva, come gli inoccupati, i pensionati, i dipendenti, e così via)
Procedure da adottare: tipologie
La normativa italiana vigente in merito al sovraindebitamento, fa riferimento a tre procedure possibili che si finalizzano con l’esdebitazione:
- Liquidazione controllata del sovraindebitato.
- Concordato minore.
- Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Da tenere a mente che i presupposti fondamentali al fine di poter fruire dei benefici di legge, riguardano la non fallibilità del soggetto, unitamente al proprio stato di sovraindebitamento. In gran parte dei casi la strada facilmente perseguibile è la messa in atto del cosiddetto piano del consumatore, che consiste nella procedura di ristrutturazione dei debiti. Tale procedimento è ad appannaggio solo delle persone fisiche.
In situazioni più intrigate invece si procederà con istanza al tribunale, per utilizzare una liquidazione controllata del sovraindebitato: pertanto i debiti saranno estinti la liquidazione del patrimonio. Infine con il concordato minore che interessa i professionisti e le imprese, si propone al creditore un piano sostenibile attuabile solo nel caso in cui veda l’approvazione per la quota minima del 60% dei creditori stessi.
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