Social che stanno prendendo sempre più spazio nelle quotidianità di tutti. Ormai le notizie, e anche gli sfoghi personali non passano più attraverso la nostra cerchia di amici al bar. Ci sono i social in cui attraverso un post si può andare ad esprime un’opinione su argomenti di dominio pubblico, o dare sfogo alle frustrazioni personali.
Infatti per alcuni utenti, i social rappresentano una sorta di diario personale dove annotare e mostrare non solo le situazioni piacevoli o i luoghi di vacanza, ma anche dove poter sfogare i propri sentimenti. Talvolta basta una giornata storta, per scatenare la voglia di sfogare attraverso un social post, ad esempio con frasi molto esplicite che solo chi è a conoscenza delle reali situazioni possa intendere a chi siano rivolte.
Social e post offensivi: quando è reato
Purtroppo sempre più spesso sui social alcuni post contengono dei veri e propri monologhi in cui si trovano insulti sotto ogni forma, nei confronti di una persona. In questo caso potrebbe profilarsi la diffamazione che può essere commessa anche a distanza, utilizzando il web.
Al fine che si configuri tale reato però dovrà essere ben chiaro e individuabile il soggetto verso il quale siano rivolti tali post offensivi. Si potrebbe quindi definire che una diffamazione si dica generica nel momento in cui prenda di mira una precisa categoria di persone quali commercianti, tassisti, insegnanti, e così via). Nel caso in cui invece vengano chiamate in causa le Forze Armate, le Istituzioni o lo Stato italiano, allora ecco scattare il reato di vilipendio.
Tanto è diffusa tale abitudine di postare affermazioni offensive sui social, che ormai è ben definita una categoria di utenti, definita odiatori (haters).
Reato sui social con una semplice offesa?
Abbiamo quindi evidenziato che offendere ad esempio le Forze Armate sui social, sia reato di diffamazione aggravata dal mezzo della pubblicità. Inoltre la Legge italiana evidenzia un’ulteriore aggravante. Questo si manifesta nel caso in cui si vada ad offendere “Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio”.
Inoltre attraverso l’art.342 Codice Penale stabilisce che il reato di vilipendio si manifesta quando l’offesa colpisce:
- La nostra magistratura nelle vesti della Corte Costituzionale o l’ordine giudiziario.
- Quando siano chiamate in causa le Forze Armate in forma generica. Inoltre quando appaiano i singoli corpi quali Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Esercito e altri ancora)
- La Repubblica Italiana intesa come istituzione
- Il nostro Consiglio dei Ministri, il Governo inteso quale organo collegiale, il Presidente del Consiglio.
Insulti senza fare nomi sui social: quando è reato
In merito a tale dubbio di recente la Corte di Cassazione ha emesso una condanna nei riguardi di un utente social. Questi ha postato delle frasi offensive nei riguardi ad alcuni appartenenti all’Arma dei Carabinieri. Seppur non vengano pubblicati i nomi secondo i Giudici il reato è commesso in quanto: “Non osta all’integrazione del reato di diffamazione l’assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione e lesa, se lo stesso sia ugualmente individuabile sia pure da parte di un numero limitato di persone”.
Viene sottolineato che il poter individuare il destinatario delle pubbliche offese deve essere “inequivoca”. Così facendo chi abbia letto il social post abbia: “piena e immediata consapevolezza dell’identità del destinatario”.
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