Regime forfettario per gli avvocati: che cosa cambia e cosa è

Il regime forfettario per gli avvocati, cosa cambia grazie al Decreto Crescita che vede rilevanti novità sulla ritenuta alla fonte, fatture elettroniche e super-ammortamento.

Anche gli  Avvocati ora potranno usare il regime forfettario previsto dal decreto crescita emanato dal governo giallo-verde. Attraversso l’entrata in vigore del Decreto Crescita sono giunte diverse novità, la più rilevante per gli avvocati è l’obbligo di trattenuta alla fonte sulle buste paga dei collaboratori o dei dipendenti.

Il provvedimento tanto discusso è stato attivato in data 1°maggio 2019, ma hanno previsto la retroattività di tale decreto:ciò significa che trova attuazione su circa tutte le retribuzioni pagate a partire dal 1° gennaio 2019. 

Con l’entrata in vigore del regime forfettario per gli avvocati, che include tutti gli avvocati che hanno rilevato ricavi inferiori al valore di 65 mila euro nell’anno di imposta precedente, non sarà più possibile sottrarsi dall’obbligo di eseguire la ritenute alla fonte, come invece era precedentemente dal entrata in vigore dell’attuale  Decreto Crescita.

Il totale delle ritenute, a partire dall’esordio dell’anno, verrà trattenuto attraverso tre rate semplici con cadenza mensile entrambi di pari ammontare, tale decisione è stata presa per non creare grossi problemi ai datori di lavoro. Gli importi sopracitati devono essere versati entro il 15 del mese seguente rispetto all’emissione della trattenuta.

Per gli avvocati le novità non terminano di certo qui, oltre al regime forfettario, l’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che inizierà a compiere controlli a campioni automatici sulle fatture elettroniche per assicurarsi che vi sia in atto un corretto pagamento dell’imposta di bollo e la relative correzioni delle annotazioni.

Per quanto concerne gli obblighi informativi invece, il professionista che adotta il regime forfettario non potrà richiedere ai clienti documenti e informazioni che sono già di fatto in possesso della finanza.

Avvocati in regime forfettario: ritenuta alla fonte obbligatoria

Il decreto Crescita è entrato in attuazione il 1°maggio 2019 e ha apportato grandi novità in materia di tributaria.

Gli avvocati che godono del regime forfettario ( ovvero coloro che guadagnano un importo massimo fino a 65mila euro di ricavi),  la novità più importante riguarda la ritenuta alla fonte, che diviene per la prima volta indispensabile.

Sostanzialmente per tutti gli avvocati che hanno sotto di loro, in essere dei contratti subordinati di lavoro dipendente, sono obbligati ad applicare la ritenuta alla fonte sui redditi Irpef di lavoro dipendente, o altri redditi ad essi assimilati.

Anche tale obbligo è stato reso retroattivo a partire dal 1°gennaio 2019:  dunque gli avvocati potranno quindi pagare  l’ammontare delle ritenute attraverso tre rate mensili dello stesso importo. Le tre rate dovranno essere versate entro e non oltre il 15° giorno del mese successivo rispetto  alla data della ritenuta.

Fattura elettronica per gli avvocati cosa cambia?

Il Decreto Crescita ha coinvolto anche le fatture elettroniche, che dovranno includere al suo interno, il pagamento dell’imposta di bollo e dovranno essere inviate attraverso il Sistema di Interscambio.

Con il Decreto Crescita ora l’Amministrazione Finanziaria sarà in grado di  integrare la fattura elettronica automaticamente, nel caso in cui ci sia una mancata o scorretta annotazione del bollo.

In caso di tardivo o insufficiente pagamento dell’imposta di Bollo, verrà applicata da parte dell’Agenzia delle Entrate  una sanzione dal valore di circa il  30% della somma dovuta, da integrare all’obbligazione già in essere.

Decreto Crescita: inserita la proroga del super-ammortamento

Il decreto crescita ha anche premiato gli avvocati inserendo delle  agevolazioni fiscali. L’agevolazione più interessante riguarda lla proproga del super -ammortamento (pari al 130%) per i liberi professionisti che decidono di acquistare beni materiali o beni strumentali.

La proroga a differenza degli altri due provvedimenti parte dal 1°aprile e fino al 31 dicembre del 2019. La regola importante è che entro l’ultimo dell’anno del 2019, il venditore in questione accetti l’ordine e che il professionista abbia proceduto ad un acconto di almeno il 20% del costo totale del bene.

Articoli Correlati