Pace Fiscale: la rottamazione delle cartelle parte con invio della domanda, Scopriamo i dettagli in merito.
Argomento sempre attuale la Pace Fiscale e la rottamazione delle tanto temute cartelle esattoriali. Purtroppo sono davvero tanti gli italiani alle prese con cartelle esattoriali, e gli iter burocratici che ne conseguono. Spesso poi si vanno a verificare situazioni paradossali, che richiedono il parere di un giudice per essere risolte. Oggi ci sono delle novità proprio in merito alla rottamazione delle cartelle esattoriali. Vediamo insieme di cosa si tratta.
La Commissione tributaria della Regione Lazio cosa ha stabilito?
A quanto pare una buona notizia per tutti i contribuenti. La Commissione tributaria Regione Lazio ha stabilito la decorrenza della rottamazione delle cartelle esattoriali. Pertanto la rottamazione delle cartelle esattoriali si attiva nel momento in cui il contribuente presenta la propria domanda di adesione, e non da quando l’agente della riscossione ne prende atto.
Pertanto tutte le somme versate dal contribuente dopo aver presentato la domanda di rottamazione, comprese quelle destinate all’estinzione dell’ipoteca sul proprio immobile, dovranno essere rimborsate o incluse nei pagamenti dovuti. Così facendo si andrà ad estinguere il dovuto sempre per mezzo della definizione agevolata.
Pace fiscale: come si è giunti a questa nuova definizione?
Si è finalmente giunti a questa definizione, grazie all’intervento della Ctr del Lazio, dopo che un contribuente ha vissuto sulla propria pelle una situazione molto simile a quanto enunciato: l’agente preposto alla riscossione non gli riconosceva le somme versate ad estinzione dell’ipoteca derivante dai suoi debiti con il fisco, dopo la presentazione della domanda di rottamazione. La sua procedura di rottamazione delle cartelle esattoriali andava a saldo e stralcio delle sanzioni e agli interessi maturati. Come già è noto con la richiesta di rottamazione delle cartelle esattoriali, vanno a bloccare tutte quelle procedure esecutive avviate, e con il pagamento della prima rata va a decadere di fatto il pignoramento dell’immobile di proprietà del debitore.
Quando enunciato dalla Commissione tributaria intende “ricondurre le conseguenze della rottamazione esclusivamente alla presentazione dell’istanza e a prescindere dalla successiva istruttoria ad opera del concessionario, e ciò proprio per evitare disparità di trattamento che potrebbero verificarsi in ragione delle tempistiche – più o meno celeri – della stessa. Proprio questo principio – prosegue la sentenza della Commissione tributaria della Regione Lazio – conferma gli effetti della presentazione della domanda di rottamazione come, ad esempio, l’impossibilità per il concessionario di avviare nuove azioni esecutive o di iscrivere ulteriori fermi amministrativi e ipoteche, così come di proseguire quelle avviate che non siano già in una fase avanzata”.
Conclude poi così Commissione tributaria della regione Lazio “restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate anteriormente alla definizione, e non c’è dubbio che per quest’ultima debba intendersi la mera presentazione dell’istanza di definizione agevolata, e non anche la successiva comunicazione di ammissione da parte del concessionario”.