Il mutuo da sempre secondo un detto popolare, sarà il rapporto più duraturo, per i milioni di contraenti italiani. A quanto pare però sono in arrivo delle novità in merito alla sua eventuale sospensione, solo grazie all’autorizzazione rilasciata dell’Unione europea. Vediamo di cosa si tratta nel dettaglio. E come accedere al beneficio, per tirare un sospiro di sollievo.
Decreto Sostegni e sospensione del mutuo
La proroga delle sospensioni dei pagamenti relativi al mutuo casa prevista nel Decreto Sostegni, a quanto pare è stata prorogata al prossimo 31 dicembre. In merito a tale disposizione si è pronunciata anche l’Unione europea. Appare quindi attuabile quanto enunciato dall’articolo 16 del D.L. 73/2021 (Sostegni bis), in cui era stato previsto lo slittamento del termine di sospensione dei pagamenti a rate, dallo scorso 30 giugno 2021, al 31 dicembre prossimo.
Si era resa necessaria la presentazione della richiesta di proroga della sospensione del mutuo o finanziamento, entro e non oltre il 15 giugno scorso, nei confronti del soggetto erogatore.
Per la gioia di tutti coloro che arrivano alla fine del mese tra notti insonni e stati d’ansia, ecco che si profila un congelamento delle rate da pagare, per:
- Leasing
- Finanziamenti con rimborso a rate
- Accessi al credito
- Prestiti non dilazionati.
Beneficiari della sospensione del mutuo
A poter usufruire del beneficio economico derivante dalla sospensione delle rate del mutuo, o del finanziamento saranno:
- Le micro, piccole o le medie imprese
- Lavoratori autonomi
- Professionisti
Con tale beneficio si intende offrire una boccata d’ossigeno alle micro, piccole e medie imprese che non presentino debiti a causa di esposizioni a lungo disagiate. Anche le categorie dei professionisti e dei lavoratori autonomi, potranno così rimettersi in piedi economicamente.
Sospensione mutuo: cosa prevede il Decreto Sostegni
Nello specifico l’art.16 del Decreto Sostegni, si pronuncia in merito a:
- 1) Gli avvii di credito atti a revocare ed i prestiti concessi in presenza di anticipi sui crediti già esistenti con riferimento alla data del 29 febbraio 2020 o, se postumi, alla data del 17 marzo 2020: “gli importi accordati”, recita l’articolo, “sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati, in tutto o in parte, fino al 31 dicembre 2021”.
- 2) I prestiti cosiddetti non rateali, ma aventi scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020: “i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori, fino al 31 dicembre 2021 alle medesime condizioni”. Così sempre riportato dall’articolo.
- 3) I mutui e tutte quelle formule di finanziamento, in cui viene sancito un rimborso rateale, anche definito tramite la consegna di cambiali agrarie: “il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2021 è sospeso sino alla medesima data e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori, con modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti”.
Il Decreto Sostegni permette di fermare lo scorrere delle rate del mutuo, sono nella parte della quota capitale. Resta in essere che chi potrà accedere al beneficio, pagherà comunque gli interessi, con decorrenza dallo scorso 1° luglio.
La sospensione riguarda coloro che hanno avuto accesso alla prima concessione, e non contempla ulteriore apertura.