Lavoro minorile con regolare assunzione e tutela per i giovanissimi che entrano nel mondo dell’impiego. Nel nostro Paese anche chi non ha ancora raggiunto la maggiore età, può intraprendere un percorso lavorativo. Non vi sono normative che vietino l’assunzione di minorenni, ma anzi a tal riguardo esistono delle leggi che puntano alla tutela di tutti coloro che non hanno ancora raggiunto la maggiore età.
Assunzione di un under 18: normative
Il diritto al lavoro nel nostro Pese è sancito anche nella Costituzione. A tal riguardo proprio l’art. 37, si pronuncia in merito al lavoro minorile: “La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione”.
Se ne deduce in poche e chiare frasi quanto sia importante la tutela del minore in ambito lavorativo, ribadendo il concetto di parità del trattamento economico con la stessa attenzione che viene espressa per la parità del lavoro stesso.
A tal riguardo inoltre ritroviamo nella legge n.° 977 del 1967, ancora riferimenti fondamentali per la regolamentazione del lavoro minorile in Italia. Si possono definire due sezioni in merito alla tipologia e alle caratteristiche del lavoro riguardante coloro che non hanno ancora raggiunto il 18 esimo anno di età:
- Il minorenne che avendo un’età inferiore ai 15 sia ancora soggetto all’obbligo scolastico.
- L’adolescente con età compresa tra i 15 e i 18 anni non compiuti, che non sia più obbligato alla frequentazione scolastica.
Cosa stabilisce l’Unione Europa per il lavoro minorile
Anche l’Unione Europea detta normative ben precise a favore della tutela dei minori in ambito lavorativo. A tal riguardo ricordiamo la direttiva UE n.° 33 del 1994 che determina due aspetti fondamentali, per il rapporto di lavoro minorile:
- L’istruzione e la formazione rappresenta sempre un aspetto prevalente nell’ambito del rapporto lavorativo del minore.
- Il lavoratore minorenne dovrà sempre aver compiuto il 15 esimo anno di età per essere occupato.
A tal riguardo si rifà anche la normativa italiana che si associa a quella europea. Infatti non si può assumere un minorenne che non abbia compiuto 15 anni, salvo che in rare eccezioni di seguito riportate.
Art. 5: “L’assunzione dei bambini finalizzata ad attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario è subordinata all’ottenimento di un’autorizzazione preliminare rilasciata dall’autorità competente in singoli casi. Gli Stati membri determinano, per via legislativa o regolamentare, le condizioni di lavoro dei bambini nei casi di cui al paragrafo 1 e le modalità della procedura di autorizzazione preliminare, a condizione che le attività non pregiudichino ai bambini:
- I) la sicurezza, la salute o lo sviluppo;
- II) la frequenza scolastica, la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale approvati dall’autorità competente o la capacità di beneficiare dell’istruzione”.
Firma contratto di lavoro, e consenso genitoriale
Il contratto di lavoro per un minore è regolato dalla legge che ben stabilisce:
- I minori liberi da impegni scolastici non possono lavorare oltre le 7 ore al giorno e le 35 settimanali, come per coloro che proseguono nell’obbligo.
- Oltre i 16 anni non possono lavorare oltre le 8 ore per un massimo di 40 ore settimanali.
- Fino a 15 anni occorre la firma del genitore viene stipulato un contratto di apprendistato di primo livello
- Il minore che ha compito 16 anni ed ha assolto l’obbligo della formazione scolastica, potrà firmare in autonomia il contratto.