Fino a poco tempo fa, per molte persone era impossibile pensare alle criptovalute tassate dallo Stato. Adesso, invece, si tratta di una realtà che entrerà in vigore in Italia a partire dalla prossima legge di Bilancio 2023. Nel nostro Paese, la tassazione delle attività inerenti alle cripto, è una libera interpretazione dei giudici e dell’Agenzia delle Entrate, ma non esiste alcuna specifica normativa. Questa situazione ha quindi creato spesso molto confusione. Nella bozza della futura legge di Bilancio invece si trova una normativa che tiene in conto della tassazione delle cripto-attività. Il testo è riportato all’interno degli articoli che vanno dal n.30 al n.34. Di certo, non si ha di fronte una disciplina definitiva e potrebbero arrivare delle modifiche durante i diversi passaggi per l’approvazione della manovra.
Criptovalute tassate: quali sono le novità
Al momento si pensa a criptovalute tassate al pari di una qualsiasi valuta estera. Ecco che le attività si dovranno dichiarare nel Quadro RW inerente alla dichiarazione dei redditi. Chi detiene delle criptovalute, deve obbligatoriamente dichiararle anche qualora non si siano verificate delle plusvalenze. La percentuale di tassazione ammonta al 26%, ovvero la medesima aliquota che si prevede per le rendite finanziarie. Si dovrà applicare anche una franchigia per tutti i piccoli investitori dal valore di 51.645,69 euro. La cifra sarà detenuta per sette giorni di fila.
Criptovalute tassate: la classificazione delle cripto-attività
Le criptovalute tassate cambiano radicalmente il quadro normativo inerente alle cripto-attività. Tramite la nuova disciplina, la tassazione si trova all’interno del Testo Unico Imposte sul Reddito, Tuir. Ecco che non saranno più necessarie le sentenze e gli atti provenienti dall’Agenzia delle Entrate e che avevano dato una soluzione alla questione della tassazione delle plusvalenze legate alle entrate dovuta alle cripto. Nell’articolo 67 dei Tuir, che prende il nome di “Redditi diversi”, si inserisce la lettera c-sexies nel comma 1. La normativa prevede che si debbe trovare un inquadramento per tutti i redditi diversi, le plusvalenze e altri proventi. Questi sono realizzati attraverso la cessione o il rimborso a titolo oneroso, detenzione o permuta di cripto-attività. Questa è tracciata, negoziata o archiviata all’interno di tecnologie equivalenti o dei registri distribuiti. Nel periodo d’imposta il valore dovrà essere in tutto non più alto di 2 mila euro.
Criptovalute tassate: determinare la base per imporre le plusvalenze
Per quanto riguarda la tassazione delle criptovalute, si noti che si vuole inserire una soglia minima. Se i guadagni con le cripto-attività non raggiungono tale limite, allora non devono per forza essere tassate. La soglia, come si è visto, è di 2 mila euro, anche se potrebbero esserci delle modifiche. Nell’art. N. 30 della legge di Bilancio 2023 si modifica l’art.68 del Tuir. Si stabilisce infatti che tutte le attività inerenti alle criptovalute hanno delle plusvalenze. Le stesse si determinano a partire dalla differenza che intercorre tra il valore percepito per la permuta, o costo della vendita, e il valore d’acquisto. Questo si determina a sua volta a seconda di:
- donazione, in cui si attribuisce quello che è la spesa che il donante sostiene;
- successione dove il valore che si dichiara per la determinazione della tassa di successione.
Se non si dovesse determinare il valore, allora questo avrà un valore iniziale pari a zero.