Con il messaggio numero 1008 del 9 marzo 2021 l’INPS rende noto il prolungamento dei termini della cassa integrazione, confermato in seguito alla conversione in legge del Decreto Milleproroghe, e diffonde le istruzioni da seguire in caso di richiesta mai presentata, di domanda inviata e respinta, o accettata parzialmente.
Cassa integrazione: quali sono i termini di decadenza
I termini per l’invio della domanda all’Inps dunque, verranno prorogati al 31 marzo 2021, ultima data utile per la presentazione e l’invio delle istanze. In questo modo il Governo vuole consentire alle imprese ed ai lavoratori, di poter usufruire oltre le scadenze fissate in precedenza, degli aiuti concessi dagli ammortizzatori sociali approvati in seguito al primo lock down.
Oltre che alla domanda di cassa integrazione, il prolungamento della scadenza dei termini riguarda anche la trasmissione dei modelli SR41 e SR43 contenenti i dati per il pagamento.
I provvedimenti connessi all’emergenza Coronavirus, ai quali la proroga fa riferimento sono i seguenti:
- cassa integrazione ordinaria e in deroga;
- cassa integrazione speciale operai agricoli, CISOA;
- assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali, e del Fondo di integrazione salariale;
Il prolungamento dei termini fino al 31 marzo riguarda unicamente le domande riguardanti il periodo del 2020 fino al mese di novembre compreso. Per le richieste relative al mese di dicembre 2020 invece, i termini di decadenza sono fissati a gennaio 2021.
Il 31 marzo è anche il termine ultimo per la trasmissione dei modelli SR41 e SR43, con i dati necessari al pagamento dei trattamenti legati all’emergenza COVID19, la cui precedente scadenza era fissata al 31 dicembre 2020.
Cassa integrazione: istruzioni per nuova richiesta
I datori di lavoro che non hanno inviato le domande per beneficiare degli ammortizzatori sociali, così come quelli che invece le hanno inviate ma sono state respinte con la motivazione di “tardiva presentazione della domanda”, non sono soggetti alla presentazione di una nuova istanza, né ad una nuova trasmissione dei modelli SR41 e SR43.
I datori di lavoro che hanno presentato la domanda, ma hanno ricevuto un accoglimento parziale della richiesta, dovranno invece provvedere alla presentazione di una nuova domanda, e di conseguenza alla nuova trasmissione dei modelli SR41 e SR43.
Ulteriori dettagli possono essere appresi consultando il testo integrale del messaggio Inps n.1008 del 09.03.2021.