Cassa Integrazione Ordinaria, Straordinaria e in Deroga: come funzionano e come accedere

Inps

Nuovi requisiti di accesso alla Cassa Integrazione Ordinaria, Straordinaria e in Deroga. Come funzionano e come accedere ai tempi del Coronavirus

Cassa Integrazione Ordinaria Straordinaria e in Deroga come funzionano. Con il Decreto Legge 9/2020 il Governo ha snellito e velocizzato le procedure di ammissione alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO), Straordinaria (CIGS) e in Deroga per fornire un rapido sostegno ad imprese e lavoratori in questo momento di difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19. Ecco, quindi, cosa cambia, come funzionano e come accedere ai tempi del Coronavirus.

Gli ammortizzatori sociali citati saranno attivabili solo ed esclusivamente per quei lavoratori regolarmente assunti alla data del 23.02.2020.

Il datore di lavoro, per la prima volta, non dovrà accedere alla consultazione sindacale e non dovrà attenersi scrupolosamente alle procedure previste dal D.Lgs 148/2015.

CIG in Deroga: attivabile per un mese

Cassa Integrazione Ordinaria Straordinaria e in Deroga come funzionano. Introdotta anche una ulteriore novità per Lombardia, Emilia Romagna e Veneto: la Cassa Integrazione in Deroga sarà accessibile anche per il periodo massimo di 1 mese, nel rispetto dell’art.17 Decreto Legge 9/2020. Nello specifico, i datori di lavoro con unità produttive o operative in una delle tre regioni indicate, che si siano trovati costretti a ridurre l’orario ai lavoratori subordinati o a sospendere il rapporto di lavoro (in tutto o in parte) hanno la possibilità di attivare la Cassa Integrazione in Deroga anche per il periodo di 1 solo mese.

Cassa Integrazione Ordinaria, Straordinaria e in Deroga: pagamento diretto al lavoratore su presentazione del modello SR41

Sia per CIGO, che per CIGS e in Deroga sono state snellite le procedure di accesso, prediligendo, ovviamente, la modalità telematica. Il pagamento avviene direttamente al lavoratore. Per tanto, il datore di lavoro deve inviare a INPStutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (modello SR41) entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente“, si legge nella circolare n.38 del 12.03.2020

La somma stanziata è pari a 135 milioni di euro per la Regione Lombardia, 40 milioni di euro per il Veneto e 25 milioni di euro per Emilia Romagna.

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