Cassa Integrazione Covid – 19 nazionale: causale e modalità di presentazione della domanda

Lavoratori

Al via le domande di presentazione della domanda di Cassa Integrazione Covid – 19 nazionale: modalità di presentazione e novità INPS

Il Decreto Cura Italia introduce la possibilità di Cassa Integrazione Ordinaria Covid 19 nazionale e di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà per tutti quei lavoratori colpiti da fermo a seguito delle misure di contenimento dell’epidemia da Coronavirus.

Le domande di accesso alla CIGO possono essere inviate per via telematica dal 23.03.2020 entro e non oltre il quarto mese successivo a quello in cui è stato disposto il fermo attività. Per gli stop iniziati dalla data del 23 febbraio, il conteggio dei 4 mesi parte, comunque, dalla data del 23 marzo.

CIGO: come presentare domanda all’INPS

La domanda deve essere presentata all’INPS con causale “COVID-19 nazionale”.

I moduli sono disponibili sul sito www.inps.it, nella sezione “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietàoppure  nel portale “Servizi per le aziende ed i consulenti”. Inserendo come causale COVID-19 nazionale, non sarà necessario allegare ulteriore documentazione, ad eccezione dell’elenco dei lavoratori che ne usufruiranno.

Il messaggio INPS 1321 marzo 2020, precisa che i datori di lavoro che hanno già in corso un trattamento di cassa integrazione o assegno ordinario, possono ripresentare la domanda sotto causale COVID-19 nazionale. L’INPS provvederà d’ufficio ad annullare le precedenti richieste.

Novità CIGO introdotte dal Decreto Cura Italia

L’Istituto Nazionale di previdenza precisa le novità introdotte dal decreto:

  • non viene valutata l’anzianità lavorativa dei lavoratori per i quali viene richiesta la Cassa Integrazione, purché in forza presso l’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
  • non è necessario compilare la relazione tecnica o allegare la scheda causale né altre dichiarazioni, fatta eccezione per l’elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione;
  • non è dovuto il contributo addizionale;
  • le domande di prestazione di CIGO e di assegno ordinario possono essere presentate per una durata massima di 9 settimane, comprese nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020;
  • Il periodo CIGO non sarà inserito nel computo del biennio mobile né del quinquennio mobile. Inoltre, non è conteggiato ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili.

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