Con il Bonus facciate 2021, sarà più facile per molti italiani poter riqualificare le loro abitazioni rendendole più gradevoli, e efficienti. La legge di Bilancio 2021 ne ha prorogato i termini e così avremo a disposizione fino al prossimo 31 dicembre per poter presentare la domanda. Tale scadenza non sarà soggetta a ulteriori proroghe. Il Bonus facciate può essere utilizzato con detrazione d’imposta in fase di dichiarazione dei redditi. In questo caso l’importo risultante verrà ripartito nell’arco di 10 anni. Oppure può essere utilizzato per la cessione del credito.
Bonus facciate: cos’è?
Vediamo nel dettaglio le opportunità offerte dal Bonus facciata. Consiste nella detrazione fiscale pari al 90% per riqualificare le superfici esterne degli edifici già in essere. Gli interventi da effettuare sulle facciate non sono di puro carattere estetico, ma possono riguardare un efficientamento energetico, andando così a ritoccare la classe energetica del fabbricato stesso. Gli edifici compresi nel Bonus facciate devono sorgere in zona urbanistica di tipologia: A e B, o in zone associabili a tale classificazione, seguendo le singole normative regionali, e i regolamenti edilizi del comune pertinente.
Bonus facciate: a chi spetta, e chi può beneficiarne?
Il Bonus facciate può essere richiesto da tutti i contribuenti che abbiano o meno la residenza in Italia, che si faranno carico delle spese e degli oneri relativi ai lavori. L’agevolazione fiscale in questo caso non è determinata dal reddito prodotto.
Vediamo nel dettaglio chi potrà beneficiare della detrazione fiscale del Bonus facciate 2021, a patto che siano direttamente coinvolti nel pagamento delle spese, a fronte di dettagliata documentazione con regolare fatturazione e pagamenti a mezzo bonifico:
- Il beneficio fiscale interessa chi eseguirà i lavori da solo, e verterà sui costi dei materiali per il loro realizzo
- Potrà beneficiarne il coniuge separato a cui è stato assegnato l’immobile
- Il bonus riguarderà il componente di unione civile
- Sarà a beneficio di colui che è convivente senza contratto di matrimonio
- Ne beneficia il familiare convivente del proprietario (fino al terzo grado di parentela) a patto che vi sia convivenza al momento dell’inizio dei lavori, o quando vi siano le spese al riguardo da sostenere.
Bonus 90%: quali sono gli interventi agevolabili?
Vediamo nel dettaglio quali sono gli interventi che sono interessati dal Bonus facciate, con relativa detrazione fiscale. Di base è bene sapere che la detrazione fiscale va a interessare anche gli interventi esterni eseguiti sulle facciate parzialmente visibili dalla strada ( Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 59/2021), e quelli sull’intero perimetro. Inoltre è ben specificato nel Bonus facciate che lo stesso per essere erogato include interventi sulle strutture opache della facciata, dei fregi, ornamenti e balconi.Si può pertanto affermare che vi rientrino le seguenti modalità d’intervento:
- La sola pittura di facciate, balconi, ornamenti e fregi
- Interventi di pulitura e tinteggiatura delle pareti esterne
- Lavori riguardanti canale di gronda, grondaie, pluviali, cornici e parapetti
- Ripristino della tinteggiatura esistente su facciate, balconi, cornici e fregi
- Rifacimento impiantistica presente sulle facciate esterne degli edifici
- Interventi sulle strutture opache che vadano ad influire sulla dispersione termica, toccando una superficie massima del 10%
- Rifacimento di parapetti, e rifacimento facciata
- Rifacimento della pavimentazione
- Ripristino di ringhiere
- Rifacimento sottobalconi
- Trattamento ferri dell’armatura strutturale dell’edificio (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 185/2020)
- Rimozione smaltimento, e rifacimento di pavimentazioni e impermeabilizzazione pavimenti e frontalini delle balconate (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 411/2020)
- Possibile accesso al Bonus facciate anche per i lavori riguardanti lo sporto del tetto
- Spostamento pluviali, sostituzione dei davanzali, sistemazione e sostituzione dei punti luce presenti sulle facciate
- Smontaggio e rimontaggio delle tende solari, non per usura ma per motivi tecnici
Vi sono però delle tipologie d’intervento in cui non è applicabile il Bonus facciate:
- Il rifacimento di terrazzi e lastrici (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 185/2020)
- Ritinteggiatura di scuri e persiane
- Pulizia e tinteggiatura del muro di cinta (Agenzia delle Entrate, risposta n. 434/2020)
Bonus facciate: posizione dell’edificio, in quali zone?
Per accedere al bonus facciate l’edificio della propria abitazione deve essere situato nelle zone A o B del proprio comune come ai sensi del D.M. n. 1444/1968 o in zone a queste assimilabili. L’eventuale assimilazione alle zone A e B deve risultare da certificazioni urbanistiche rilasciate da enti territoriali competenti.
Bonus facciate: quali sono gli adempimenti?
Le persone fisiche devono eseguire tutti i pagamenti delle spese detraibili con il bonus facciate tramite bonifico bancario o postale, eventualmente anche on line. Il bonifico “parlante”, specifico per detrazioni fiscali, deve riportare il codiced fiscale del beneficiario della detrazione e la partita iva o il codice fiscale del beneficiario del bonifico. Nel caso non sia possibile eseguire un bonifico precompilato con la causale “Bonus facciate” e relativo riferimento normativo, sarà comunque riconosciuto il beneficio a condizione che sia possibile effettuare la ritenuta d’acconto. L’obbligo di eseguire i pagamenti tramite bonifici non sussiste invece per le imprese.
Bonus facciate e Interventi influenti dal punto di vista energetico
Gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare le prescrizioni in materia energetica previste per tali interventi, vale a dire, in particolare:
- i requisiti indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (decreto “requisiti minimi”) che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari;
- i valori limite della trasmittanza termica delle strutture opache verticali componenti l’involucro edilizio indicati nell’Allegato B alla Tabella 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 coordinato con il decreto 26 gennaio 2010. Ai fini del bonus facciate, occorre comunque che i valori delle trasmittanze termiche delle strutture opache verticali da rispettare siano quelli inferiori tra quelli indicati nell’Allegato B alla Tabella 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 coordinato con il decreto 26 gennaio 2010 e quelli riportati nell’appendice B all’allegato 1 del decreto 26 giugno 2015 “requisiti minimi”.
Per gli interventi in questione, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Il calcolo della percentuale, prevista nella misura del 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, ai fini della individuazione delle opere agevolabili, va effettuato tenendo conto del totale della superficie complessiva disperdente; in sostanza, l’intervento deve interessare l’intonaco per oltre il 10 per cento della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l’esterno, vani freddi o terreno.
Nella citata circolare n. 2/E del 2020 è stato, inoltre, precisato che se parti della facciata sono rivestite in piastrelle o altri materiali che non rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico se non mutando completamente l’aspetto dell’edificio, la verifica, circa il superamento del limite del 10 per cento, va fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall’intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente.
Come si usufruisce della detrazione Bonus Facciate
Non essendo previsti, a differenza delle agevolazioni già presenti in materia, limiti massimi di spesa la detrazione, da ripartire in dieci quote annuali costanti di pari importo da detrarre nell’anno di sostenimento e in quelli successivi, l”agevolazione rifacimento facciata può essere calcolata sull’intero ammontare dei costi sostenuti.
In base al decreto Rilancio (art. 121) anche per le spese sostenute nel 2021 è possibile lo sconto in fattura o la cessione del credito.