Bonus Covid Inps, la proroga delle domande al 31 dicembre

Inps

Il 31 dicembre 2020 è l’ultimo giorno utile per richiedere per il bonus covid 1.000 euro previsto dal decreto Ristori quater. Maggiori informazioni chiarite  in una circolare Inps aggiornata.

 

Si può presentare entro il 31 dicembre la domanda all’INPS per il bonus Covid da 1.000 euro. La vecchia scadenza al 15 dicembre è stata annullata.

Lo ha chiarito l’Inps attraverso la circolare n.146 del 14 dicembre 2020 con la quale fa riferimento al decreto legge del 30 novembre 2020, n. 157 (Ristori quater),  riguardante “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

L’Inps nella nota ha specificato che per via di problematiche tecniche la  presentazione della domanda è stata slittata al 31 Dicembre 2020. Il 15 dicembre 2020 è stata pubblicata agli utenti la procedura telematica per poter richiedere i 1000€ derivanti dal bonus covid. Pertanto in accordo con il Ministero del Lavoro è stato possibile estendere il periodo temporale per poter richiedere il bonus Covid  fino al 31 dicembre.

INPS, domanda bonus Covid entro il 31 dicembre

L’indennità prevede un compenso complessivo che ammonta a 1.000 euro,  tale importo è stato stanziato per sostenere i lavoratori le cui attività lavorative sono state danneggiate dall’emergenza epidemiologica.  Le categorie incluse sono quindi quelle selezionate dal decreto ristori precedenti. Si tratta di tutti quei lavoratori facenti parte delle seguenti categorie:

  • lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

La sola differenza, rispetto agli indennizzi passati, il bonus covid è esteso a quei soggetti che hanno maturato le condizioni e i requisiti entro il 30 novembre 2020, data di entrata in vigore del DL n. 157/2020.

In particolare chi aveva già beneficiato dell’indennizzo dal 1.000 euro in agosto, ai sensi del DL n.137/2020, non dovrà fare nessuna richiesta in quanto  l’Inps erogherà in autonomia il bonus covid. Chi  invece ad agosto non ha percepito nessun compenso potrà presentare domanda entro il 31 dicembre 2020.

 

Le domande in scadenza il 18 dicembre

La circolare Inps specifica che le vecchie domande di bonus covid di cui all’articolo 15, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto Ristori possono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine del 18 dicembre 2020.

Per quanto riguarda le indennità di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, si specifica che le relative domande potevano essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine del 15 dicembre 2020.

Al tal fine per  ricevere l’adempimento di fine anno il 18 dicembre 2020 scadono i termini di presentazione delle indennità Covid-19 per le quali il legislatore non ha previsto scadenza espressa.

In particolare, alla predetta data scadranno i termini per la presentazione delle domande di indennità a favore

  • dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali,
  • dei lavoratori delle c.d. ex zone rosse di cui all’articolo 44-bis del decreto Cura Italia,
  • dei pescatori autonomi di cui al decreto Rilancio Italia,
  • dei lavoratori marittimi di cui all’articolo 104 del decreto-legge n. 104 del 2020.

I lavoratori destinatari delle indennità di cui sopra, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’Inps esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’Inps.

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