Bonus bebè, come funziona? Risponde l’Istituto nazionale di previdenza sociale
Bonus bebè, come funziona? A questa domanda risponde l’Inps con una circolare pubblicata il 14 febbraio 2020: si tratta della circolare 26.
Tale bonus è stato confermato come misura di sostegno famigliare e si tratta sostanzialmente di un assegno che viene elargito dallo Stato per tutti i nati nel corso dell’anno 2020.
L’importo varia dagli 80 euro ai 192 euro a seconda delle diverse fasce di reddito. L’assegno dura per un anno.
Bonus bebè: quali sono i requisiti?
A chiarire quali sono i requisiti richiesti per usufruirne è sempre l’Inps.
Intanto è importante sapere che l’assegno non è automatico ma viene corrisposto in seguito alla domanda di uno dei genitori che deve essere fatta entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.
Nascita e/o adozione devono essere avvenuti tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.
Lo status giuridico dei richiedenti deve essere o cittadinanza italiana o comunitaria. I cittadini extracomunitari devono fare riferimento alle circolari Inps 93/2015 e n. 214/2016.
Per quanto riguarda i rifugiati e le persone che godono dello status di protezione sussidiaria, questi sono equiparati ai cittadini italiani.
Altro punto fondamentale è la residenza in Italia del genitore richiedente nonché, ovviamente, la convivenza con il/la bambino/a.
Come detto poc’anzi, il valore dell’assegno varia a seconda dell’ISEE, in particolare dell’ISEE minorenni del bambino o della bambina.
Importante: l’assegno spetta anche in caso di affidamento preadottivo fatto nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino al compimento del primo anno.
L’Inps chiarisce che “nei casi di nascita, adozione o affidamento preadottivo del minore che ricade nel 2020 e successivo affidamento temporaneo a persone singole o famiglie, la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario dopo quella del genitore o in luogo del genitore”.
Se, invece, si è di fronte a un genitore minorenne o a un genitore incapace di agire, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante.
Si noti bene che la domanda per il bonus deve essere corredata dal modulo “SR163”.
L’Inps sottolinea che “l’assegno di natalità non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef”.
Bonus bebè: per il secondo figlio?
In questo caso vi è una maggiorazione dell’assegno: viene riconosciuta una maggiorazione del 20% dell’assegno in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.