Aspettativa non retribuita: esistono delle norme generali, ma è bene controllare il CCNL di riferimento. Cos’è, quando si può richiedere e come fare domanda?
L‘aspettativa non retribuita è un periodo di assenza dal lavoro che il dipendente può richiedere al proprio datore di lavoro, che dovrà comunicare la risposta entro 10 giorni lavorativi, in alcuni specifici casi. Durante il periodo di aspettativa, il dipendente conserverà il posto di lavoro, ma rinuncerà alla retribuzione.
Ogni dipendente può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita, dalla durata variabile, grazie alla legge 53/2000 che, insieme al D.L. 278/2000 e allo Statuto dei Lavoratori l.300/1970, regolamenta questo diritto. Tuttavia, per essere certi delle motivazioni per le quali l’aspettativa non retribuita è richiedibile e per conoscere la durata massima, è bene consultare il proprio Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.
Quando si può richiedere?
In generale, sono quattro le motivazioni per le quali l’aspettativa non retribuita può essere richiesta:
- Gravi motivi familiari. In questo caso, l’aspettativa prende il nome di congedo ed ha durata massima di due anni, utilizzabile sia in via continuativa che in modo scaglionato. La motivazione, per rientrare nei “gravi motivi familiari” deve riguardare un disagio personale o la necessità di accudimento di parenti entro il terzo grado (quindi, oltre ai parenti stretti, anche generi, nuore e suoceri). Per poter usufruire del congedo è necessario esibire il certificato medico attestante la condizione per la quale il congedo stesso è necessario.
- Formazione. Il dipendente con almeno 5 anni di anzianità può richiedere un’aspettativa per formazione per il conseguimento di un titolo di studio di secondo grado, diploma universitario, laurea della durata massima di 11 mesi. In caso di necessità di completamento della scuola dell’obbligo, invece, il lavoratore ha diritto ad un’aspettativa retribuita.
- Tossicodipendenza. In caso di disintossicazione del lavoratore o di un famigliare che necessita di assistenza, il dipendente ha diritto a 3 anni di aspettativa non retribuita, purchè il percorso sia attestato da certificati SERT.
- Cariche pubbliche o sindacali. Per legge, i dirigenti sindacali provinciali o nazionali possono richiedere l’aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro senza retribuzione anche i lavoratori eletti nelle amministrazioni comunali, regionali e in Parlamento, nonché nei consorzi tra enti locali ed enti di decentramento.