Agenzia delle Entrate: confermato 30% per sanificazione

Agenzia delle Entrate mette un punto sulla definizione della percentuale del credito d’imposta per il Bonus sanificazione. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza.
Agenzia delle Entrate
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Agenzia delle Entrate che ha fatto finalmente un po’ di chiarezza in merito al Bonus sanificazione. Si attendeva da settimane la definizione della percentuale, relativa al credito d’imposta spettante. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza in merito alla misura fiscale.

Bonus sanificazione, credito d’imposta finalmente stabilito

L’Agenzia delle Entrate nelle ultime settimane ha messo mano alla definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per coloro che andranno a beneficiare della misura fiscale riguardante la sanificazione

Si è potuto portare a termine tale lavoro, dopo che sono stati presi in esame i dati relativi al rapporto tra domande ricevute e risorse economiche messe a disposizione dalle casse dello Stato. A tal riguardo l’agenzia ha provveduto a redigere un preciso provvedimento: il numero 309145 che porta la data del 10 novembre 2021.

Pertanto così si è andata a definire la possibilità di ottenere il beneficio nella misura fiscale, in forma totalitaria come concepita dall’articolo 32 del Decreto Sostegni bis: l’importo sarà garantito in misura pari al 30%.

Quindi ora professionisti e imprese potranno godere del credito d’imposta in merito a quelle spese sostenute sia per la sanificazione degli ambienti di lavoro, che per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. Saranno inclusi nella detrazione del credito d’imposta anche tutti gli altri dispositivi che saranno indispensabili a garantire la salute dei lavoratori, e di tutti gli utenti.

Spese ammesse al Bonus sanificazione

L’Agenzia delle Entrate già in passato ha fatto chiarezza in merito alle spese che posso essere incluse nella misura fiscale, con beneficio del credito d’imposta. Volendo riepilogarle, le spese potranno comprendere:

  • I costi per mettere in atto la sanificazione degli ambienti in cui si attua l’attività lavorativa e istituzionale. Tutte le spese relative alla sanificazione delle strumentazioni che vengono utilizzate nell’ambito di tali attività professionale.
  • La somministrazione di tamponi ai propri dipendenti, le spese per l’acquisto dei dispositivi individuali di protezione come ad esempio: guanti, mascherine, occhiali, visiere, tute di protezione e calzari. Tutti i dispositivi dovranno recare il marchio di validazione europeo.
  • Le spese sostenute per l’acquisto di disinfettanti e detergenti specifici.
  • Le spese sostenute per l’acquisto di termometri, termoscanner, vaschette decontaminanti contenitive, tappeti e igienizzanti. Si richiede che tali prodotti e oggetti siano sempre conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea. Sono incluse le spese di installazione.
  • Le spese sostenute per i dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Pertanto saranno oggetto della detrazione anche: pannelli e barriere protettive con le relative spese di installazione.

Termini della domanda

L’Agenzia delle Entrate ha indicato già in precedenza la modalità per la presentazione delle istanze. I professionisti che hanno inoltrato la domanda di accesso al Bonus sanificazione entro il termine fissato al 4 novembre scorso, potranno beneficiare un credito d’imposta fino ad un importo massimo di € 60.000. la somma sarà corrispondente quindi alla percentuale del 30% dei costi sostenuti per la sanificazione, nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.

Come utilizzare il credito d’imposta

L’agenzia delle Entrate ha fornito anche le indicazioni per come includere le somme delle spese sostenute, sia nella dichiarazione dei redditi ai fini della detrazione del credito d’imposta, che per la compilazione del modello F24

Il modello F24 dovrà essere inoltrato solo per via telematica, e saranno indicate nella sezione Erario in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a credito compensati. Anno di riferimento da indicare: 2021. Codice tributo:6951 indicante il CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE.

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