INPS no versamenti per collaboratori familiari: si può

INPS stavolta alle prese con i versamenti per i dipendenti. Vediamo quando per il datore di lavoro è possibile evitarli.
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INPS stavolta in aiuto per fare un po’ di chiarezza in merito al versamento dei contributi da riconoscere, ad alcune categorie di dipendenti. Cosa succede quando un datore di lavoro si avvale del supporto professionale di collaboratori familiari? Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza in merito alle regole che entrano in gioco con il supporto di determinate figure.

Chi sono per l’INPS i collaboratori familiari

Ormai è che un dato di fatto che nelle piccole e medie imprese aziendali, gli imprenditori vadano a collocare la figura del collaboratore familiare. Oggi purtroppo assumere una persona comporta costi davvero molto esosi, che spesso si rivelano essere poco sostenibili per una piccola impresa. La figura che stiamo prendendo in esame è intuibile già dalla sua definizione che veda il coinvolgimento di un parente, che presta la propria attività lavorativa. Una sorta di legame affettivo che dall’ambito familiare vada a proseguire in quello lavorativo.

Basti pensare ad un coniuge che collabori con il congiunto, un figlio, o uno zio particolarmente intraprendente. Vediamo perché in questi casi risulti essere particolarmente vantaggioso andare ad inserire nel proprio organico aziendale un collaboratore familiare, piuttosto che un perfetto estraneo.

Quando scatta l’esonero contributivo

Per l’INPS rientrano nella categoria dei collaboratori familiari il coniuge e tutti quei parenti e gli affini fino il terzo grado di parentela. A questa caratteristica possiamo aggiungere una particolare disposizione applicabile nel settore agricolo, che preveda l’ingresso agevolato in azienda, fino ai parenti e affini compresi nel quarto grado.

Volendo fare ulteriore chiarezza per definire meglio i parenti sarebbero intesi quindi:

  • I propri genitori e i figli (definendo così la parentela di primo grado).
  • Nonni, fratelli, sorelle, e i nipoti intesi come figli dei figli (questi sono compresi nel secondo grado).
  • Per i bisnonni e gli zii, i nipoti intesi come figli di fratelli e sorelle, i pronipoti considerati come figli dei nipoti di secondo grado (sono definiti nella soglia di parentela del terzo grado).

Spesso a seguito di controlli effettuati il collaboratore familiare risulta essere un pensionato, o un impiegato fuori dall’impresa di famiglia. Pertanto la natura del suo lavoro si presume possa essere prevalentemente di natura occasionale. Quindi di conseguenza l’imprenditore/ datore di lavoro non è tenuto al pagamento di alcuna forma di contributi INPS su tali lavoratori.

Ecco le regole per i collaboratori familiari

Le regole INPS che vanno a determinare una prestazione che sia da considerarsi occasionale, vengono sancite attraverso l’art. 21, co. 6-ter del D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/2003. In tale documentazione si stabilisce che gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali si possano avvalere di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado. È compreso anche il titolo di studente, per un periodo di tempo che nel corso dell’anno non sia superiore ai 90 giorni.

Inoltre resta inteso che le collaborazioni di lavoro dovranno avere il fine di andare a supportare l’imprenditore. In merito al lavoro svolto quindi vi sarà solo un’implicazione morale, escludendo ogni forma di corresponsione di compensi. La prestazione lavorativa avrà carattere temporanea, andando a fare fronte così all’ impossibilità dell’imprenditore di poter svolgere al meglio la propria attività.

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