Donazione d’immobile tra regolamentazione, costi e modalità di esecuzione. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza a tal riguardo, cercando di discernere l’aspetto legislativo, da quello nobile che l’atto di donare conserva in sé.
Cosa dice la legislazione italiana
In merito alla donazione si pronuncia l’art 769 del codice civile italiano che ne descrive l’operatività in un contratto. Tale documentazione di fatto produce la transizione di un beneficio, da una persona all’altra: “disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”. Pertanto in breve: il soggetto definito donante, procura al donatario in modalità spontanea e del tutto gratuita, un arricchimento. Si potrà intendere quindi una cessione di un bene come potrebbe essere un’abitazione, o una data obbligazione.
Ci si dovrà però attenere a delle regole ben stabilite dal nostro ordinamento giuridico, al fine di non dover incorrere in intoppi dovuti alla nullità, invalidità o addirittura annullamento dell’atto.
Donazione e capacità di agire
Per portare a compimento una procedura in piena regola il soggetto donante dovrà avere “piena capacità di disporre dei propri beni” (art. 774 cod. civ e seguenti). Pertanto dovrà essere una persona in grado totalmente di intendere e di volere. Contestualmente dovrà dimostrare di essere titolare a tutti gli effetti, di ciò che intenda trasferire. A tal proposito non viene contemplata l’eventuale rappresentanza.
D’altro canto però è possibile il conferimento a un un’altra persona, dell’incarico di scegliere il donatario tra più persone, o tra più cose indicate dal donante stesso. Ciò viene enunciato attraverso l’art. 778 c.c., commi 2 e 3.
Tipologie di donazione immobiliare
Esistono varie tipologie di cessione immobiliare. Alcune sono scandite da determinati eventi, altre sono puramente casuali:
- Donazione modale a cui si fa riferimento attraverso l’articolo 793 del codice civile. è contemplata un ulteriore forma di donazione, che può riferirsi anche al caso in cui oggetto della donazione sia un immobile. La donazione modale, si attua quando il donante, realizzando un suo interesse non patrimoniale impone al donatario la realizzazione di una data azione. Ciò può ad esempio essere realizzata nel caso in cui uno zio voglia fare dono di una tenuta al nipote. Tale donazione perfeziona solo a patto che il nipote periodicamente ceda una parte dei proventi derivati dalla vendita del vino ad esempio ad una data associazione benefica.
- Donazione remuneratoria: come dall’art. 770 del codice civile, tale donazione prevede un atto di pura liberalità verso colui che abbia compiuto un’azione meritoria o sia in una condizione di necessità economica. Si pensi ad esempio alla donazione di un terreno da parte di un benestante, a colui che abbia operato un’azione degna di riconoscenza.
- Donazione in occasione delle nozze: questa viene definita dal codice civile, all’art. 785, co. 1, “donazione in riguardo di matrimonio” (art. 785 c. 1 c.c.). il suo perfezionamento è da intendersi senza bisogno di accettazione. E’ irrevocabile ma ha validità a seguito del matrimonio. Il matrimonio può rappresentare un’occasione imperdibile per chi voglia fare dono di un immobile, magari per assicurare a un proprio caro la sicurezza di un bene primario, come è la casa. Resta inteso che nel contratto di donazione immobiliare deve obbligatoriamente risultare la finalità dell’attribuzione patrimoniale.
Franchigie, imposte, e aliquote
L’Agenzia delle Entrate ricorda le aliquote e le franchigie che si determinano in base al rapporto di parentela tra beneficiario e donante:
- 4% per il coniuge e i parenti in linea retta, oltre 1 milione di euro di valore.
- 6% per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente 100 mila euro.
- 6% da calcolare sul valore totale per parenti fino al 4° grado.
- 8% da calcolare sul valore totale, per le altre persone.