Usucapione viene chiamato in causa nel momento in cui si può verificare una particolare acquisizione immobiliare. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza in merito quando l’acquisto di un immobile, si può perfezionare, con ottimi vantaggi. Procedure di legge e requisiti, non sempre sono noti ai più. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza in tal senso, andando a vedere i passaggi principali di questa tipologia di transazione immobiliare.
Usucapione, cos’è, e cosa indica di preciso
Con il termine usucapione, derivante dal latino, andiamo a definire una modalità di acquisizione immobiliare, ben definito. Si tratta di una transazione sulla base del protrarsi perdurare per un determinato periodo di tempo, in cui si possiede il bene immobiliare. Nel nostro Pese tale procedimento legato al mercato immobiliare, viene regolato dagli articoli 1158 e seguenti del Codice Civile.
I requisiti al fine del perfezionamento della transizione immobiliare
L’usucapione in ambito immobiliare lo si riscontra a seguito di un possesso continuato e incontestato dell’immobile, nel lasso di tempo di almeno 20 anni. Ciò è quanto viene enunciato dall’articolo 1158 del Codice civile. In pratica si tratta di possesso continuato, che trova il consenso del proprietario effettivo dell’immobile in questione. In merito però del termine e dell’incontestabilità del possesso, sono questioni da definirsi, con ragionevole cautela.
A tal proposito per dimostrare l’acquisto della proprietà per usucapione, sarà necessario provare di possedere il bene da un determinato numero di anni. Colui che aspira a tale vantaggio, dovrà inoltre aver mantenuto nel corso del tempo un comportamento alla stessa stregua di un vero e proprio proprietario.
Per poter dimostrare ciò, l’interessato potrà avvalersi di ogni mezzo che comprovi quanto affermato. La prova testimoniale, sarà comunque quella più attendibile. Il processo di usucapione pertanto concede il possesso di un immobile in maniera continuativa con la conseguente successiva proprietà in tutti i sensi. Ciò non è affatto determinato da un precedente accordo tra le parti, tra il nuovo e il vecchio possessore del bene immobiliare.
Quando si interrompe il beneficio dell’usucapione
L’unica via di scampo per interrompere il beneficio immobiliare, è quello di dare il via ad una vera e propria interruzione di possesso dell’immobile in questione. Sarà bene finalizzare le procedure anche giudiziarie, al fine di ottenere tale privazione. Tale situazione può essere determinata anche a mezzo atti giudiziari diretti.
Le tipologie di usucapione
La proprietà che si viene a manifestare con tali requisiti, non riguarda però solo le unità immobiliari. A tal riguardo torna utile l’art 11.58 del Codice Civile che recita: “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
Le altre tipologie di usucapione che si riscontrano sono:
- La ormai tanto conosciuta tipologia di usucapione, che prevede il possesso continuativo del bene per almeno 20 anni come da art. 1158, c.c.
- L’usucapione decennale, possibile solo in presenza di determinati requisiti, come enunciati dalla legge art. 1159, c.c.
- In merito all’usucapione dei fondi rustici si prevede nel caso in cui vi è l’acquisto della proprietà di un terreno agricolo come da art. 1159 bis, c.c.
- L’usucapione di beni mobili, si perfeziona come inteso dall’art. 1161, c.c..