Il superbonus 110 % arriva anche nelle palestre. L’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza a tal riguardo, proprio nei gironi scorsi. Attraverso la sua Risposta n.515 del 27 luglio 2021, l’Agenzia rende chiara la possibilità di accesso anche per le ADS, al beneficio fiscale del superbonus 110 %. I locali interessati dal chiarimento istituzionale, sono gli spogliatoi delle palestre.
Vediamo quindi nel dettaglio in cosa consiste lo sgravio fiscale. Entriamo nel dettaglio dei lavori che vengono considerati ai fini del beneficio del superbonus, e i termini di accesso.
Superbonus 110 % entra in palestra: vediamo come
L’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza sul superbonus 110, grazie alla sua comunicazione del 27 luglio scorso n.° 515, in merito al possibile accesso delle ADS, al superbonus 110. Da quanto espresso si evince che il beneficio fiscale sarà ad appannaggio delle società sportive che andranno ad operare interventi strutturali. Volti ad un potenziamento dell’efficientamento energetico. Le opere potranno essere realizzate anche nei locali di proprietà degli Enti locali.
La ristrutturazione edilizia con finalità migliorativa, dovrà perfezionarsi ai locali destinati ad uso spogliatoi. Tali interventi dovranno comunque ricevere l’assenso da parte dell’Amministrazione comunale di riferimento, per ricever il superbonus 110 %.
L’Agenzia delle Entrate come si esprime in merito al superbonus 110 %
L’Agenzia delle Entrate in merito al superbonus 110 descritto nel comma 9 dell’art. 119 del decreto Rilancio, alla cui lettera e) precisa che quanto enunciato nei commi dal numero 1 al numero 8, questi vedono la loro applicazione anche «agli interventi effettuati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi».
Inoltre l’Agenzia prosegue citando in merito al superbonus 110, ciò che è stato in precedenza già illustrato con la circolare n. 24/E del 2020. In tale occasione ragguagli sono stati ben evidenziati per meglio determinare la messa in pratica della normativa. In merito al sostenimento delle spese relative agli interventi di edilizia inclusi nella normativa in esame, da parte dei soggetti già indicati. Quindi si deduce che i l di miglioramento siano a carico dei proprietari che ai meri detentori dell’immobile. Ci si configura a pieno titolo, quando:
- Il titolo dovrà essere valido al momento dell’avvio delle opere di edilizia.
- In alternativa il titolo dovrà avere validità al momento del sostenimento delle spese, se risulti essere antecedente al predetto avvio.
- L’immobile oggetto di lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico, dovrà essere destinato all’uso esclusivo di spogliatoio. Un locale necessario per lo svolgimento delle proprie attività.
Si delinea quindi nello specifico il profilo del beneficiario
pertanto i requisiti richiesti in questo caso riguardanti il possibile beneficiario del superbonus 110 % sono:
- Essere di fatto titolare di un diritto concreto di godimento della struttura sia che si perfezioni come uso o usufrutto.
- Il possibile beneficiario dovrà risultare detentore dell’immobile, con riferimento ad un contratto di locazione, di comodato, anche finanziario. La stipula del contratto dovrà essere regolarmente registrata.
- Il possibile beneficiario del superbonus 110 % dovrà avere in suo possesso un consenso in merito all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione, da parte del proprietario dell’immobile.
Tale esempio di accesso al superbonus 110, prende in considerazione il rapporto tra Ente Locale e ADS. Ulteriori delucidazioni al riguardo saranno da richiedersi nello specifico all’Agenzia delle Entrate di appartenenza.