L’Agenzia delle Entrate rende nota la regolamentazione dell’istanza in merito al Bonus sanificazioni 2021. Vediamo chi può accedere all’agevolazione fiscale, e le modalità che la regolamentano.
Bonus sanificazione 2021: l’Agenzia delle Entrate ne definisce la natura
Lo scorso 15 luglio è enunciata una comunicazione esplicativa da parte dell’Agenzia delle Entrate, in merito all’erogazione del bonus sanificazione 2021. Il bonus è stato rinnovato attraverso il Decreto Legge Sostegni bis, per ulteriori 3 mesi. Pertanto giugno, luglio e agosto 2021, consentiranno ancora di portare in detrazione le spese sostenute in merito alla sanificazione ambientale.
Attraverso una precisa modulistica da far pervenire alle Entrate, il contribuente dovrà indicare nel dettaglio tutte le spese sostenute in relazione all’avvenuta sanificazione dei propri ambienti lavorativi. Attraverso la medesima comunicazione, sarà possibile comunicare altresì le spese riguardanti DPI (dispositivi di protezione individuali), e quelle dei tamponi per l’individuazione del Covid -19.
Credito d’imposta e termini di presentazione del bonus sanificazioni
Si potrà conseguentemente accedere ad un credito d’imposta nella misura del 30%. Saranno prese in considerazione le spese sostenute a tal riguardo, nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.
Sarà stabilito un tetto massimo di spesa per ogni contribuente avente accesso al bonus, pari a €60 mila. Ci sarà tempo per inoltrare le comunicazioni relative alle spese sostenute per la sanificazione, dal prossimo 4 ottobre, fino al 4 novembre 2021.
Spese incluse nel bonus sanificazioni
Potranno essere menzionate nell’istanza di accesso al bonus da inoltrare all’Agenzia delle Entrate, le seguenti spese:
- l’acquisto dei prodotti disinfettanti e detergenti.
- Spese sostenute pe acquistare i termoscanner, i termometri, vaschette e tappeti e decontaminanti e igienizzanti, compreso delle spese di installazione. Tutti i dispositivi devono essere conformi ai parametri di sicurezza europea.
- Le spese per disporre e garantire la distanza di sicurezza interpersonale: barriere e pannelli protettivi, con le spese relative all’installazione.
- Spese di sanificazione ambientale nei locali dove si esercita la professione. Riconoscimento della spesa degli strumenti utilizzati.
- Spese sostenute per eseguire tamponi a coloro che esercitano attività per conto dei soggetti beneficiari.
- Importi d’acquisto acquisto dei dispositivi di protezione individuale: guanti, mascherine, occhiali a protezione, visiere tute protettive, calzari. Tutto conforme alla normativa europea.
Agenzia delle Entrate, bonus sanificazione: chi potrà accedere
L’accesso al beneficio del credito d’imposta relativo alle spese sostenute per la sanificazione dei propri locali professionali, è regolamentato dalla comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, dello scorso 15 luglio. Pertanto potranno presentare istanza di accesso al beneficio fiscale:
- Gli Enti religiosi che siano riconosciuti anche civilmente, gli Enti non commerciali, Gli enti facenti parte del Terzo settore.
- Le Partite IVA che esercitino attività d’impresa, le arti e le libere professioni.
- Le strutture a carattere non d’impresa, le strutture ricettive extra-alberghiere, che dovranno indicare il proprio codice identificativo di attività.
Come si trasmette istanza di accesso al credito d’imposta alle Entrate
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate potrà pertanto essere trasmessa dagli aventi diritto direttamente, o per mezzo di intermediari abilitati. Per la trasmissione si potranno anche utilizzare:
- Gli accessi fisici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, previo appuntamento
- Attraverso l’area dedicata della piattaforma digitale delle Entrate.
A conclusione della procedura d’inoltro da parte dell’Agenzia delle Entrate, il beneficiario entrerà comunque in possesso di una ricevuta. La consegna dell’attestazione di presa in carico, avverrà entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.
Tuttavia in caso di rigetto della domanda di accesso al credito d’imposta previsto dal bonus sanificazione, il contribuente riceverà comunicazione entro 5 giorni. In entrambi i casi saranno comunicate nel dettaglio le motivazioni che hanno portato allo scarto o all’approvazione della domanda, a seguito delle verifiche attuate.