L’Iva in forma agevolata è ad appannaggio di coloro che sono affetti da forme di disabilità grave. Ciò consente di operare acquisti di beni, godendo di una considerevole agevolazione fiscale. Si potrebbe però verificare la possibilità che l’a certificazione dell’invalidità sia redatta dopo aver acquistato un bene, o un servizio.
Come si procede in questo caso? Vediamo come si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate a tal riguardo
Acquisto di autovettura: come richiedere l’IVA agevolata, prima del suo riconoscimento
Poniamo l’ipotesi che sia venga ad acquistare da un privato un’autovettura , senza richiedere le applicazioni previste per il minore disabile presente nel nucleo familiare dell’acquirente. Pertanto a seguito della transazione, è emessa una regolare fattura, con calcolo dell’Iva, nel regime standard.
Successivamente alla data di acquisto del mezzo si è presentata istanza all’INPS, per la visita di riconoscimento della disabilità del figlio. La Commissione ha riconosciuto la disabilità grave, con la necessità di assistenza continuativa.
Ora ci si chiede se potrà comunque usufruire dell’agevolazione IVA, in relazione all’acquisto del mezzo avvenuto prima della definizione ufficiale.
Il chiarimento ci arriva per mezzo dell’interpello n.° 466 del 7 luglio 2021 , in cui si evince:
Con Circolare n.46/2001 si precisa che la documentazione necessaria per fruire dei benefici fiscali in favore di soggetti con disabilità psichica è la seguente:
- verbale di accertamento emesso dalla Commissione da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di grave disabilità derivante da disabilità psichica.
- certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento emesso dalla Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile.
- per l’applicazione dell’IVA con aliquota ridotta, la stessa circolare n. 46 del 2001 ha chiarito che con riferimento alle ipotesi di disabilità per ridotte o impedite capacità motorie permanenti le certificazioni devono essere esibite al venditore all’atto dell’acquisto del veicolo.
- nel caso di specie, al momento dell’acquisto dell’autovettura non è stata esibita la documentazione prevista, per cui correttamente il concessionario ha emesso fattura applicando l’aliquota IVA ordinaria del 22%.
- dall’esame della documentazione allegata alla istanza si evince che alla data dell’acquisto dell’ autovettura i presupposti per poter fruire dei benefici fiscali previsti, ossia la situazione di “disabilità psichica” del minore, che costituisce il presupposto per il riconoscimento dell’aliquota IVA agevolata, sussistevano già al momento della compravendita dell’autovettura. Pertanto nel caso in esame, l’istante potrà richiedere l’emissione di una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto solo successivamente al momento dell’acquisto ha ottenuto la documentazione idonea all’applicazione dell’ agevolazione IVA.
- per quanto riguarda la detrazione dall’IRPEF, pari al 19% del costo sostenuto, comprensivo di IVA, calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, la stessa può essere usufruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato. In alternativa, in quattro quote annuali di pari importo. Pertanto, qualora la nota di credito venga emessa prima della presentazione del modello 730/2021, l’istante dovrà indicare nel quadro E, al rigo E4, la sola detrazione spettante calcolata con l’applicazione dell’aliquota IVA al 4%.
- diversamente, se la detrazione indicata nel quadro E è calcolata sull’importo della fattura di vendita del 2020 con applicazione dell’IVA al 22% è necessario provvedere alla restituzione della detrazione parzialmente non spettante. Ciò potrà perfezionarsi mediante presentazione del modello 730/2021 integrativo.