Il Crowdfunding è una forma di finanziamento sempre più diffusa, che va a interessare principalmente le giovani start up, e le piccole imprese. A questo punto si è resa necessaria una regolamentazione in ambito europeo, al fine di garantire il corretto e trasparente svolgimento di tale forma di sovvenzionamento. Sono stati chiamati in causa quindi i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese.
La formula del Crowdfunding molto spesso si rivela essere anche una modalità indiretta per testare la validità di un giovane progetto imprenditoriale. Gli imprenditori o aspiranti tali, saranno messi in comunicazione in larga scala con gli investitori potenziali che potranno fornire suggerimenti, partecipando così
in forma indiretta al perfezionamento del progetto.
Crowdfunding sempre più utilizzato e vincente
Il finanziamento collettivo negli ultimi tempi si è rivelato essere la formula vincente per le piccole e medie imprese. E’ in crescita il desiderio di andare ad occupare uno spazio di mercato, nei servizi o nei prodotti a larga diffusione. Riguardo invece i fornitori di servizi di crowdfounding, questi non vanno a farsi carico di alcun tipo di rischio agendo con una piattaforma digitale, atta a facilitare l’incontro tra potenziali investitori, e imprese innovative.
Crowdfunding: cosa succede in Europa
L’Unione Europea scende in campo per la stesura di una nuova regolamentazione di crowdfunding, che sarà in vigore già a partire dal prossimo 10 novembre. Si potrebbe quasi definire una carta del crowdfounding europea, in cui si enunciano normative a tutela degli investitori. Verrebbero pertanto a decadere anche gli impedimenti che si vanno a creare quando si opera tra le varie nazioni europee.
Crowdfunding: arriva nuovo regolamento europeo
Tra i punti cardine della nuova regolamentazione europea, vediamo la necessaria presenza di figure giuridiche presenti nell’Unione, autorizzate in qualità di fornitori. Ecco di seguito i suoi passaggi chiave:
- L’autorizzazione: è la prima importante novità introdotta in ambito europeo che prevede l’approvazione ad operare in tutti gli stati europei, previa concessione nel proprio Stato di residenza. Entro 3 mesi dalla presentazione della domanda l’autorità competente emette l’autorizzazione ad operare, e conseguentemente informa l’ESMA, l’European Securities and Markets Authority. Si tratta dell’organo preposto alla vigilanza ed al coordinamento tra i Paesi membri.
- La gestione: resta sottointeso che i fornitori debbano agire in maniera professionale e con onestà. Pertanto l’organismo preposto al controllo attuerà verifiche sul promotore del progetto, che deve risultare esente da precedenti in ambito penale, o violazioni internazionali in ambito finanziario, commerciale, anche in materia di antiriciclaggio.
- Informazioni chiave: i fornitori di servizio di finanziamento collettivo devono fornire ai potenziali investitori tutta una serie di informazioni chiave sul progetto. Si avrà quindi la formulazione di una Key Investment Information Sheet (KIIS). La relazione dovrà essere molto esplicita e non fuorviante, oltre che essere costantemente aggiornata.
- Conflitti d’interesse: sarà buona regola appurare che i fornitori di servizi non possano partecipare in alcun modo alla raccolta fondi per la propria piattaforma. Non verranno accettati come titolari coloro che partecipano alla società stessa con il 20% del capitale societario. Norme interne saranno attuate al fine di evitare conflitti d’interesse tra gestori, fruitori e persone giuridiche direttamente coinvolte nell’operazione finanziaria.
- Limite massimo di investimento: le offerte di finanziamento collettivo vedranno il loro tetto massimo passare da €1 milione a €5 milioni in relazione a 12 mesi per ciascun emittente.
- Riflessione precontrattuale: si prevede un periodo di tempo in cui il potenziale investitore potrà revocare la sua offerta di investimento nel progetto europeo.
- La Vigilanza: coloro che forniscono il servizio di finanziamento collettivo saranno sotto ilo controllo delle autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni, con verifiche e ispezioni.
- Periodo di transizione: fino al prossimo 10 novembre i fornitori di servizi di crowdfunding continueranno ad esercitare in maniera conforme al diritto nazionale, grazie a disposizioni semplificate fino all’entrata in vigore delle nuove normative.
- Sanzioni e provvedimenti amministrativi: si stabilisce che le autorità preposte alla vigilanza e al controllo di tutte le fasi del progetto possano emettere sanzioni amministrative. Saranno varate anche altre misure volte al rispetto del regolamento europeo.