Il Bollo auto non pagato, avvia inevitabilmente una procedura amministrativa che prende il via con l’iscrizione a ruolo dell’imposta. Certo è che se il proprietario dell’autovettura non procede nei tempi consentiti a regolarizzare il tributo, si innesca la procedura di fermo amministrativo.
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Bollo auto non pagato, cosa cambia
A partire dal prossimo mese di giugno, riprenderà regolarmente l’attività da parte della ex Equitalia, in merito al recupero di quanto omesso. Rientrano quindi anche i pagamenti di tasse, e bolli auto. I provvedimenti atti al recupero sono rimasti a lungo congelati, grazie ad un provvedimento messo a punto dal Governo, per attenuare la pressione fiscale durante l’emergenza sanitaria.
A seguito dell’emergenza Covid-19 il Governo ha portato al 31 maggio prossimo, il termine ultimo di sospensione per la riscossione del pagamento del bollo auto. La tassa automobilistica è amministrata in forma autonoma dalle Regioni, tranne che nel caso della Regione Sardegna, Friuli Venezia Giulia che delegano l’amministrazione all’Agenzia delle Entrate.
A quanto pare quindi con la rimessa in moto dei provvedimenti a carico degli evasori, chi non è in regola rischia di vedersi bloccato l’uso della propria autovettura, con un fermo amministrativo. Non vi sono giustificazioni che tengano per l’omissione del pagamento del bollo auto, a patto che non vi risulti un esonero, come da normativa vigente.
Chi non deve pagare il bollo auto
Sono obbligati a versare l’imposta di bollo auto, i possessori di veicoli regolarmente iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico, noto come PRA. Non provvedendo al suo pagamento, automaticamente si verrà considerati evasori fiscali, pertanto soggetti a pignoramenti, o fermi amministrativi.
Fermo amministrativo, come è regolamentato
Per fermo amministrativo del mezzo in possesso, si intende un procedimento di natura cautelativa, messo in atto dall’Agenzia delle Entrate, nei confronti dell’evasore. Resta inteso che ciò non avviene in modalità immediata, ma sarà sempre fornito un tempo ragionevole, per provvedere a mettersi in regola con gli omessi pagamenti.
Il procedimento di fermo inizia il suo iter con la notifica della cartella esattoriale. Nel caso dovessero scadere i 60 giorni fissati quale termine di pagamento della tassa con sanzione, vi sarà un’ulteriore notifica in cui viene comunicato il preavviso di fermo del mezzo. A questo punto il debitore avrà a disposizione ulteriori 30 giorni per mettersi in regola con quanto dovuto, nei riguardi dell’Ente riscossore. Ovviamente sussiste anche la possibilità di operare opposizione a tale richiesta, nel caso in cui si ritenga di non dover pagare alcuna somma. Tempi e modi sono chiaramente indicati nelle comunicazioni destinate al debitore.
Nel caso in cui si venga a determinare il fermo amministrativo, il debitore e il mezzo gravato da tale disposizione dovrà attenersi a:
- il veicolo oggetto del fermo non può essere né venduto, ceduto o radiato dal Pubblico Registro Automobilistico
- il mezzo sottoposto a fermo amministrativo non può nella maniera più assoluta circolare. Pena lo scatto immediato di sanzioni amministrative
- nel caso in cui il veicolo venga venduto o ceduto dopo la data del fermo amministrativo, la circolazione dello stesso resta comunque vietata. L’acquirente potrà richiedere la restituzione dell’importo dell’acquisto del mezzo, e la risoluzione del contratto come enunciato dall’art. 1489 del codice civile
- nel caso in cui vengano a presentarsi le violazioni al fermo come indicato nei punti precedenti. Verrà applicata una sanzione che varia da €1.988, fino a €7.953, oltre al sequestro del mezzo.
L’ex Equitalia per avviare la procedura del fermo amministrativo su di un autoveicolo, dovrà riscontrare un debito a ruolo di almeno €800. Al di sotto della cifra di €1000 di debiti contratti, l’Ente esattore dovrà far pervenire al debitore due solleciti di pagamento.