Pensioni di invalidità: quando arriveranno gli aumenti? A chi spetta l’aumento e requisiti reddituali.
Pensioni di invalidità: quando arriveranno gli aumenti? Con circolare 107 del 23.09.2020, l’INPS precisa tempi e modalità in cui la maggiorazione economica delle pensioni di invalidità verrà corrisposta: con il prossimo mese di accrediti, dovrebbero essere riconosciuti anche gli aumenti con effetto retroattivo al 20 luglio 2020. In buona sostanza, si può intuire che entro il 2 novembre le persone con invalidità potranno finalmente ricevere una pensione decorosa.
L’idea dell’incremento è nata a seguito della sentenza della Corte di Cassazione e del conseguente intervento del Governo che, all’interno del Decreto Agosto, ha introdotto il riconoscimento d’ufficio dell’aumento della pensione d’invalidità per tutte le persone con disabilità al 100% in possesso di determinati requisiti.
Le pensioni di invalidità civile per persone invalide al 100%, quindi, passerà da 285,66 euro a 651,51 euro mensili.
A chi spetta la pensione di invalidità?
La pensione di invalidità spetta ad “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere“.
A chi spetta l’aumento della pensione? Requisiti anagrafici e reddituali
L’aumento, invece, spetta solo ed esclusivamente agli invalidi civili totali con invalidità accertata al 100, quindi a tutte le persone che, per problemi fisici o psichici, sono impossibilitate al lavoro e, di conseguenza, non possono procurarsi i mezzi necessari per vivere.
Pertanto, l’aumento verrà riconosciuto solo a:
- persone con invalidità civile al 100%;
- età compresa tra i 18 e i 59 anni;
- reddito personali non superiore a 469,63 euro per le persone non coniugate, o 8.469,63 euro per i beneficiari coniugati;
- il reddito cumalativo con il coniuge non deve essere superiore a 14.447,42 euro anno.
Per quanto concerne i requisiti reddituali, si precisa che tutti i redditi assoggettabili o esenti da Irpef e i redditi tassati alla fonte (sia del beneficiario che dell’eventuale coniuge) concorrono al calcolo.
Non concorrono, invece, al calcolo del reddito: la pensione di guerra, il reddito dell’abitazione, l’indennità di accompagnamento, l’importo di 154,94 introdotto con l.388/2020, trattamenti di famiglia, gli indennizzi previsti dalla l. 210/1992.