Calcolo acconti 2020 IRPEF, IRES, IRAP con metodo storico o previsionale: nessuna sanzione se lo scostamento è inferiore al 20%.
Il Decreto Liquidità, che integra le misure a sostegno dell’economia nel periodo emergenziale da Coronavirus Covid-19, approfondisce anche la modalità di calcolo degli acconti delle imposte 2020. Con Circolare 9 del 13.04.2020 l’Agenzia delle Entrate introduce ulteriori precisazioni in merito alle scadenze imminenti di Irpef, Ires e Irap.
IRPEF, IRES, IRAP acconti 2020 con metodo storico o previsionale senza more
Il calcolo di Ires, Irpef e Irap per l’anno 2020, si potrà effettuare secondo il metodo storico, ovvero l’imposta verrà calcolata sulla base di quanto dovuto per l’anno precedente, considerando detrazioni, crediti di imposta e ritenute. In alternativa, si potrà utilizzare il metodo previsionale senza temere di incorrere in more o sanzioni per omesso e insufficiente versamento.
Acconti imposte 2020 con metodo previsionale: nessuna sanzione se lo scostamento è uguale o inferiore al 20%
Nello specifico, si legge nella Circolare “al fine di ridurre il fabbisogno finanziario delle imprese, viene favorito l’utilizzo del metodo previsionale ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il 2020, introducendo, un regime di favore che prevede la mancata applicazione di sanzioni (per omesso o insufficiente versamento) ed interessi nell’ipotesi in cui l’acconto versato col metodo previsionale non sia inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso“.
In poche parole, l’acconto 2020 di IRPEF, IRES, IRAP potrà essere effettuato sulla base di quanto il contribuente prevede di realizzare come reddito, ipotizzando anche le eventuali detrazioni e deduzioni. Di conseguenza, se lo scostamento tra quanto versato e quanto realmente dovuto sarà uguale o inferiore al 20%, non verranno applicate more o sanzioni.
Tale principio, inoltre, verrà applicato anche alle seguenti imposte:
- imposta sostitutiva sui redditi;
- cedolare secca sul canone di locazione;
- IVIE;
- IVAFE.