Lavoratori a contatto con il pubblico e tutela Inail malattia da Covid-19: chi può usufruire della copertura assicurativa.
Tutela Inail malattia Covid-19. Con Circolare 13 del 3 aprile 2020, l’INAIL fornisce chiarimenti sulla copertura assicurativa per malattie contratte sul luogo di lavoro, tra cui il Coronavirus.
Lavoratori tutelati da copertura assicurativa INAIL Covid-19: chi sono
Il Dpcm 17.03.2020, c.d. Cura Italia, oltre ad introdurre norme per favorire l’economia del paese provata dall’epidemia, si esprime anche in tema di coperture assicurative per malattia professionale. L’INAIL specifica che tutti i lavoratori dipendenti , parasubordinati e dirigenti che abbiano contratto l’infezione nei luogo di lavoro saranno tutelati dall’Istituto e potranno usufruire della copertura del danno e del periodo di quarantena. Di conseguenza, la tutela assicurativa non è fornita solo agli operatori sanitari, come si era inizialmente ipotizzato.
“L’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale“, precisa l’INAIL, che specifica ulteriormente le “condizioni di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza“. Per esempio:
- lavoratori che operano in front-office, alla cassa;
- addetti alle vendite/banconisti;
- personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie;
- operatori del trasporto, etc.
Anche per questi lavoratori si parla di “presunzione semplice di origine professionale“, per tanto il contagio si configura come infortunio sul lavoro.
Si precisa, inoltre, che per quanto riguarda malattie infettive e parassitarie “la tutela assicurativa si estende, infatti, anche alle ipotesi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica“.
Come presentare domanda
Il Dpcm 17.03.2020 prevede che il medico accertante, qualora verifichi la presenza del contagio da Covid -19 in occasione di lavoro, debba predisporre e trasmettere per via telematica una certificazione medica all’Inail, riportante: i dati anagrafici del lavoratore e del datore di lavoro, la data dell’evento e del contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio, ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore, sempre legata all’accertamento dell’avvenuto contagio.