Coronavirus e sospensione dei prestiti

ABI

Coronavirus e sospensione dei prestiti anche per i professionisti titolari di partita iva: la circolare dell’Associazione Bancaria Italiana.

Coronavirus e sospensione dei prestiti anche per i professionisti. Il Decreto Cura Italia introduce misure a supporto della liquidità delle imprese durante l’emergenza epidemiologica da Coronavirus. L’Associazione Bancaria Italiana, con Circolare 24.03.2020, ha confermato l’indirizzo del Governo, includendo anche professionisti e lavoratori autonomi titolari di partita Iva tra i beneficiari della sospensione delle rate di mutui e prestiti.

Tra le novità introdotte con Dpcm 17.03.2020, è prevista la moratoria straordinaria di prestiti e linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese e nuovi interventi del Fondo di garanzia per le PMI.

ABI e misure di sostegno finaziario: sospensione rate mutui, prestiti

In merito alla moratoria straordinaria – si legge sulla Circolare ABIle imprese danneggiate dalla diffusione di COVID-19 che hanno esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, possono avvalersi per il tramite invio di un’apposita comunicazione di misure di sostegno finanziario“.

Le misure previste:

  • rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni. Eventuali elementi accessori al contratto di finanziamento sono prorogati coerentemente senza formalità;
  • aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 29 febbraio 2020 o quelli in essere alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), se superiori, non possono essere revocati neanche in parte (sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata), fino al 30 settembre 2020;
  • pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri sia per gli intermediari sia per le imprese. È facoltà delle imprese richiedere la sospensione del pagamento dell’intera rata o soltanto dei rimborsi in conto capitale.

Quali soggetti possono accedere alle misure di sostegno

Possono accedere alle misure di sostegno finanziario sopracitate:

  • le micro, piccole e medie imprese (PMI) con sedi in Italia, appartenenti a tutti i settori, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
  • le imprese il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
  • i lavoratori autonomi titolari di partita IVA (tra cui, i professionisti e le ditte individuali).

Per poter accedere, è necessario che le imprese non siano in posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, in particolare, non devono avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Coronavirus e sospensione dei prestiti anche per i professionisti: come fare domanda

Imprese e professionisti possono fare domanda direttamente alla propria banca mezzo Pec o strumenti di comunicazione con data certa, allegando il modulo di autocertificazione con il quale si dichiara, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000:

  • di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19;
  • il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
  • di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa;
  • di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

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