Pensione di inabilità da amianto: scadenza della domanda entro il 31 marzo. Requisiti e incumulabilità per i beneficiari.
Finalmente, dopo le dure battaglie che hanno mobilitato sindacati e cittadini tutti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno approvato l’erogazione della pensione di inabilità da amianto per tutti quei lavoratori che hanno contratto malattie asbesto-correlate.
Beneficiari: requisiti e incumulabilità
Il Decreto Ministeriale del 16 dicembre 2019 introduce la pensione di inabilità da amianto per tutti quei lavoratori che hanno maturato almeno 5 anni di contributi e la cui patologia asbesto-correlata è apertamente riconosciuta dall’INAIL, anche se la persona non “si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa“.
Accedendo alla pensione di inabilità da amianto, la persona avente diritto non potrà più svolgere alcuna attività lavorativa e dovrà rinunciare all’eventuale rendita vitalizia versata dall’Inps causa amianto e a tutti i benefici pensionistici.
Presentazione della domanda
Le domande dovranno essere presentate all’INPS entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno e verranno accolte sino ad esaurimento dei fondi stanziati. La spesa prevista dal Ministero corrisponde a 7,7 milioni di euro per l’anno 2019 13,1 milioni di euro per l’anno 2020, 12,6 milioni di euro per l’anno 2021, di 12,3 milioni di euro per l’anno 2022, 11,7 milioni di euro per l’anno 2023, 11,1 milioni di euro per l’anno 2024, 10 milioni di euro per l’anno 2025, 9,2 milioni di euro per l’anno 2026, 8,5 milioni di euro per l’anno 2027 e 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.