Società Benefit: ibrido tra non profit e società di capitali.
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto una nuova forma societaria a molti ancora sconosciuta: la Società Benefit, caratterizzata dalla duplice finalità di perseguimento di obiettivi di lucro e sociali.
Così, dopo gli Stati Uniti dove le Benefit Corporations sono nate, l’Italia è stato il secondo paese al mondo e il primo in Europa a dare il via a questo nuovo modo di fare impresa. Un primato lusinghiero, per una volta, che rende il nostro paese all’avanguardia.
Caratteristiche e obblighi normativi
Una Società Benefit è una società di capitali che “oltre allo scopo lucrativo o mutualistico, persegue anche una o più finalità di beneficio comune“, spiega la Legge.
Proseguendo nell’analisi, si specifica che per “beneficio comune” è da intendersi un concreto effetto positivo o la riduzione reale e tangibile degli effetti negativi sulle categorie di stakeholder individuate: persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse coinvolti nell’impresa.
Il beneficio comune da perseguire deve essere chiaramente esplicitato nell’oggetto sociale, deve essere fortemente legato alla mission aziendale e deve essere valutato annualmente in un report da allegare al bilancio.
La Società Benefit si delinea, quindi, come un ibrido tra non- profit e società di capitali tradizionale. Caratterizzata da una mission etica e da standard operativi più elevati in termini trasparenza e sostenibilità.
Società Benefit: chi può acquisire il titolo giuridico
Possono acquisire il titolo di Società Benefit le società create ex novo, e tutte le società già esistenti enunciate nel Libro V del Codice civile purché abbiano adattato lo statuto alla normativa vigente. Rimangono ovviamente escluse le seguenti categorie societarie: cooperative sociali, imprese sociali e società a responsabilità limitata semplificate.