Per poter accedere al collocamento obbligatorio, un cittadino italiano deve dimostrare di avere una determinata percentuale di invalidità. In questo modo lo Stato garantisce l’inserimento nel mondo del lavoro a tutti coloro che hanno un grado di disabilità. Certo, non tutti e tutte ne hanno diritto: è necessario conoscere e avere i requisiti minimi previsti. Per saperne di più, si può consultare il provvedimento, regolato grazie alla legge numero 68 del 12 marzo 1999.
Collocamento obbligatorio: come funziona l’iter
I Centri per l’impiego dei vari territori italiani garantiscono l’occupazione delle persone diversamente abili attraverso dei servizi di collocamento mirato e a servizi di sostegno. Fanno parte di questa fatte di popolazione gli invalidi civili o i sordomuti, ma anche altre categorie definite “protette”. È il caso di vedove e figli orfani di genitori caduti sul lavoro. Per queste persone i servizi che offrono i Centri per l’impiego sono i seguenti:
- accoglienza e primo colloquio;
- iscrizione al collocamento obbligatorio;
- verifica dell’occupabilità della persona coinvolta e stipulazione del patto di servizio;
- incontri di orientamento specialistico;
- consultazione delle possibili offerte per il collocamento mirato;
- ricerca di percorsi che mirino a favorire l’inserimento dell’utente a livello professionale;
- raccolta e pubblicazione di tutti coloro che hanno deciso di aderire all’offerta lavorativa.
Ecco che l’iter da seguire per il collocamento obbligatorio è concesso alle azienda che abbiano una certa dimensione. Nello specifico, devono avere un minimo di 15 dipendenti, di cui una percentuale deve essere rappresentato da persone disabili o che appartengano alle categorie non protette. Se un’azienda non rispetta tale prescrizione di legge, allora andrà in contro a delle importanti sanzioni amministrative pecuniarie.
Collocamento obbligatorio: chi sono i beneficiari
Secondo l’art. 1 del Decreto del Presidente del Repubblica, risalente al 10 ottobre 2000 e numero 333, non tutti possono iscriversi alle liste del collocamento obbligatorio. Ne hanno diritto le persone disabili che abbiano già compiuto l’età di 15 anni per il settore pubblico e che non siano in età pensionabile, prevista dall’ordinamento, per il settore privato (legge n.68/1999). Nello specifico, la legge si riferisce a:
- persone che sono in età lavorativa e che hanno delle minoranze fisiche, sensoriali o psichiche, oltre che lavoratori affetti da handicap intellettivo. Questi individui hanno una riduzione della capacità lavorativa pari al 45%. Saranno le commissioni competenti a riconoscere l’invalidità civile: lo faranno in conformità alla tabella che indica la percentuale di invalidità di un individuo legata a minorazioni e malattie invalidanti. Questa tabella è stata approvata dal Ministero della sanità in base a una classificazione internazionale fatta dall’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità. Tutte le indicazioni sulla tabella sono descritte nell’art.2 del Decreto legislativo n.509 del 23 novembre 1988.
- persone la cui capacità di lavoro si è ridotta permanentemente a meno di un terzo a causa di un difetto, fisico o mentale, e infermità. Il testo preciso è riportato nell’art. 1, comma 1, della legge n.222/1984.
- Persone rimaste invalide nel lavoro la cui disabilità è riconosciuta al 33% o superiore.
- Persone sordomute o non vedenti, di cui ne parlano le leggi n.382 del 27 maggio 1970 e n.381 del 26 maggio 1970.
invalidi di guerra, civili di guerra e persone con invalidità per servizio. Queste ultime devono dimostrare di avere delle minorazioni riportate dalla prima all’ottava categoria, proprio come scritto nel decreto 23 dicembre 1987 numero 915.